Corte di Cassazione ordinanza n. 24720 depositata il 3 ottobre 2019 – Il condomino, in considerazione dei limiti imposti dall’art. 1102 c.c. non deve alterarne la destinazione ne’ impedire agli altri comunisti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, l’alterazione o la modificazione della destinazione del bene comune si ricollega all’entità e alla qualità dell’incidenza del nuovo uso
Il condomino, in considerazione dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c. non deve alterarne la destinazione ne' impedire agli altri comunisti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, l'alterazione o la modificazione della destinazione del bene comune si ricollega all'entità e alla qualità dell'incidenza del nuovo uso