CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32556 depositata il 13 dicembre 2025 – L’acquisizione officiosa di mezzi di prova in appello non è insindacabile in sede di legittimità, dovendo trattarsi, secondo l’art. 437 c.p.c., di prova “indispensabile”, seppure nel senso di apparire (ex ante) idonea ad eliminare ogni possibile incertezza residuata dalla sentenza gravata circa la ricostruzione dei fatti, superando margini di dubbio, oppure provando (in modo decisivo) ciò che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato circa i fatti inerenti il “thema probandum”
L’acquisizione officiosa di mezzi di prova in appello non è insindacabile in sede di legittimità, dovendo trattarsi, secondo l’art. 437 c.p.c., di prova “indispensabile”, seppure nel senso di apparire (ex ante) idonea ad eliminare ogni possibile incertezza residuata dalla sentenza gravata circa la ricostruzione dei fatti, superando margini di dubbio, oppure provando (in modo decisivo) ciò che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato circa i fatti inerenti il “thema probandum”