cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4458 depositata il 20 febbraio 2024 – Nei licenziamenti per giusta causa ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 1 legge n. 604 del ‘66 non si intende unicamente la condotta ontologicamente disciplinare, ma anche quella che, pur non essendo stata posta in essere in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e magari si sia verificata anteriormente ad esso, nondimeno si riveli ugualmente incompatibile con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza e sempre che sia stata giudicata con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto

Nei licenziamenti per giusta causa ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 1 legge n. 604 del ‘66 non si intende unicamente la condotta ontologicamente disciplinare, ma anche quella che, pur non essendo stata posta in essere in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e magari si sia verificata anteriormente ad esso, nondimeno si riveli ugualmente incompatibile con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza e sempre che sia stata giudicata con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4350 depositata il 19 febbraio 2024 – In base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno

In base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4502 depositata il 20 febbraio 2024 – Condotte costituenti reato possono – anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso- integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino – attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto – incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza

Condotte costituenti reato possono - anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso- integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 4358 depositata il 19 febbraio 2024 – La parte che deduca una non contestazione in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare

La parte che deduca una non contestazione in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4344 depositata il 19 febbraio 2024 – I vizi relativi all’accertamento in fatto sono deducibili in cassazione nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ed il ricorso deve addurre quale elemento di fatto decisivo sia stato omesso dalla sentenza, ai sensi del citato art.360, co.1, n.5 c.p.c.

I vizi relativi all’accertamento in fatto sono deducibili in cassazione nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ed il ricorso deve addurre quale elemento di fatto decisivo sia stato omesso dalla sentenza, ai sensi del citato art.360, co.1, n.5 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4567 depositata il 20 febbraio 2024

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4567 depositata il 20 febbraio 2024 Lavoro - Fabbisogno aziendale - Giornate lavorative denunciate - Disconoscimento rapporti di lavoro agricolo - Scarto superiore 10% - Avverse condizioni climatiche - Rigetto Rilevato che La Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente respinto l’opposizione [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4482 depositata il 20 febbraio 2024 – La contrattazione collettiva nazionale, che è norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (e dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001), impone di considerare «equivalenti», e dunque parimenti esigibili, tutte le mansioni inserite nell’area, senza la possibilità di considerare alcune di esse superiori rispetto ad altre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

La contrattazione collettiva nazionale, che è norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (e dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001), impone di considerare «equivalenti», e dunque parimenti esigibili, tutte le mansioni inserite nell’area, senza la possibilità di considerare alcune di esse superiori rispetto ad altre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3976 depositata il 13 febbraio 2024 – Ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell’impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell’ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre far riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo dell’impresa. Ai sensi dell’art.49 l. n.88/89, l’INPS opera infatti la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro, con distinzione tra il settore del terziario e quello agricolo. Tale classificazione vincola poi all’applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l’impresa.

Ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell’impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell’ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre far riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo dell’impresa. Ai sensi dell’art.49 l. n.88/89, l’INPS opera infatti la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro, con distinzione tra il settore del terziario e quello agricolo. Tale classificazione vincola poi all’applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l’impresa.

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