cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27735 depositata il 2 ottobre 2023 – In materia di appalto illecito o di manodopera la relativa questione si risolvere nella corretta individuazione del datore di lavoro, secondo lo schema unanimemente utilizzato dalla giurisprudenza e dalla dottrina in merito alla perfetta sovrapponibilità delle tematiche della interposizione e di quelle della individuazione della subordinazione

In materia di appalto illecito o di manodopera la relativa questione si risolvere nella corretta individuazione del datore di lavoro, secondo lo schema unanimemente utilizzato dalla giurisprudenza e dalla dottrina in merito alla perfetta sovrapponibilità delle tematiche della interposizione e di quelle della individuazione della subordinazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27749 depositata il 2 ottobre 2023 – In tema di omissioni contributive, il presupposto dell’azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall’art. 2116 c.c. è costituito dall’intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l’attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile

In tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27711 depositata il 2 ottobre 2023 – Nell’attuazione dell’art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

Nell’attuazione dell’art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27476 depositata il 27 settembre 2023 – In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali è individuato nella scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo la soglia di trecento giorni, oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l’inizio del computo del termine decadenziale

In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali è individuato nella scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo la soglia di trecento giorni, oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l’inizio del computo del termine decadenziale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27451 depositata il 27 settembre 2023 – Incombe su chi ha cariche societarie il dovere di agire informati non in termini di mera attesa passiva, ma da declinare, anche con riferimento alla materia in esame (sanzioni amministrative in materia di regolarità fiscale e contributiva dei rapporti di lavoro), da un lato quale dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui l’amministratore sia, o debba essere, a conoscenza, e, dall’altro, in quello di informarsi, affinché le scelte di gestione risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale attraverso l’esercizio dei poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica

Incombe su chi ha cariche societarie il dovere di agire informati non in termini di mera attesa passiva, ma da declinare, anche con riferimento alla materia in esame (sanzioni amministrative in materia di regolarità fiscale e contributiva dei rapporti di lavoro), da un lato quale dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui l’amministratore sia, o debba essere, a conoscenza, e, dall'altro, in quello di informarsi, affinché le scelte di gestione risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale attraverso l’esercizio dei poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27407 depositata il 26 settembre 2023 – Il procedimento (maggiormente garantista, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto alla procedura prevista dalla legge n. 300 del 1970), si dipana attraverso quattro fasi: la prima è integrata dalla contestazione dell’addebito, con invito all’incolpato affinché si giustifichi; la seconda (che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente) prevede una relazione scritta (corredata dell’opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari dell’Ufficio Disciplina riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell’incolpato, nonché le conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili; la terza fase prevede l’espressione, da parte del Direttore dell’Ufficio Disciplina, del c.d. opinamento circa la eventuale sanzione da adottare, opinamento reso noto con comunicazione scritta all’interessato, che entro cinque giorni può presentare nuove giustificazioni (in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare diviene definitivo ed esecutivo); infine, la eventuale quarta fase di attivazione del ricorso al Consiglio di disciplina

Il procedimento (maggiormente garantista, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto alla procedura prevista dalla legge n. 300 del 1970), si dipana attraverso quattro fasi: la prima è integrata dalla contestazione dell'addebito, con invito all'incolpato affinché si giustifichi; la seconda (che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente) prevede una relazione scritta (corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari dell’Ufficio Disciplina riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato, nonché le conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili; la terza fase prevede l’espressione, da parte del Direttore dell’Ufficio Disciplina, del c.d. opinamento circa la eventuale sanzione da adottare, opinamento reso noto con comunicazione scritta all’interessato, che entro cinque giorni può presentare nuove giustificazioni (in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare diviene definitivo ed esecutivo); infine, la eventuale quarta fase di attivazione del ricorso al Consiglio di disciplina

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27367 depositata il 26 settembre 2023 – Un ramo d’azienda ben possa essere individuato, quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l’esercizio dell’attività economica, anche da un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva allorquando siano dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili

Un ramo d'azienda ben possa essere individuato, quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica, anche da un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva allorquando siano dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili

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