cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27363 depositata il 26 settembre 2023 – Lettera di contestazione disciplinare e condotte reiterate di molestia comportano la lesione del vincolo fiduciario

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 27363 depositata il 26 settembre 2023 Lavoro - Licenziamento per giusta causa - Art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 - Lettera di contestazione disciplinare - Condotte reiterate di molestia - Lesione del vincolo fiduciario - Offensività della condotta - Disvalore sociale - Elemento volitivo dell’incolpato - Compromissione dell’organizzazione [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27525 depositata il 28 settembre 2023 – L’assorbimento di una domanda in senso proprio ricorra quando la decisione sulla domanda assorbita divenga superflua, per difetto sopravvenuto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, abbia conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio sia ravvisabile quando la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporti un implicito rigetto di altre domande; sicché, l’assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia

L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorra quando la decisione sulla domanda assorbita divenga superflua, per difetto sopravvenuto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, abbia conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio sia ravvisabile quando la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporti un implicito rigetto di altre domande; sicché, l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27454 depositata il 27 settembre 2023 – Il ricorrente non può richiedere ed ottenere l’accertamento dei requisiti sanitari di una diversa prestazione, di cui in precedenza non beneficiava, in difetto di una nuova domanda in sede amministrativa

Il ricorrente non può richiedere ed ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari di una diversa prestazione, di cui in precedenza non beneficiava, in difetto di una nuova domanda in sede amministrativa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27332 depositata il 26 settembre 2023 – L’impugnazione, nei casi di trasferimento di azienda di cui all’art. 2112, della mancata cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604/1996 è sottoposta al limite decadenziale

L'impugnazione, nei casi di trasferimento di azienda di cui all'art. 2112, della mancata cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604/1996 è sottoposta al limite decadenziale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27309 depositata il 25 settembre 2023 – Ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art. 28 del CCNL 2002/2005 – chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali – non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto

Ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art. 28 del CCNL 2002/2005 - chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali - non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27294 depositata il 25 settembre 2023 – In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

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