cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32399 depositata il 22 novembre 2023 – Sui rimborsi delle trattenute IRPEF, a seguito di sisma, spetta al giudice di merito valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la Commissione, consentono di ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, trattandosi di aiuti individuali o conformi ai dettami dell’art. 107, p. 2, lett. b), del TFUE

Sui rimborsi delle trattenute IRPEF, a seguito di sisma, spetta al giudice di merito valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la Commissione, consentono di ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, trattandosi di aiuti individuali o conformi ai dettami dell'art. 107, p. 2, lett. b), del TFUE

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32393 depositata il 21 novembre 2023 – La specifica questione è, inoltre, munita di rilevanza nomofilattica, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di rilievo per cui si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza

La specifica questione è, inoltre, munita di rilevanza nomofilattica, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di rilievo per cui si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 2023 – In materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l’individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito

In materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32235 depositata il 21 novembre 2023 – In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo

In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32379 depositata il 21 novembre 2023 – L’Ufficio è tenuto a provare che l’operazione documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio; in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall’art. 2697, comma 2, c.c.

L'Ufficio è tenuto a provare che l'operazione documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio; in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall'art. 2697, comma 2, c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32218 depositata il 21 novembre 2023 – L’avviso deve essere notificato entro il quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione, si sarebbe verificata la sanatoria per raggiungimento dello scopo ove l’avviso, atto sostanziale con notificazione nulla in assenza dell’avviso di ricevimento, fosse stato notificato ove fosse stato proposto tempestivo ricorso prima della scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento

L'avviso deve essere notificato entro il quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione, si sarebbe verificata la sanatoria per raggiungimento dello scopo ove l'avviso, atto sostanziale con notificazione nulla in assenza dell'avviso di ricevimento, fosse stato notificato ove fosse stato proposto tempestivo ricorso prima della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31671 depositata il 14 novembre 2023 – I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 119 del 2018, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati

I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 119 del 2018, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati

Corte di Cassazione ordinanza n. 28932 depositata il 18 ottobre 2023 – In caso di omessa comunicazione dell’amministrazione comunale circa le variazioni apportate allo strumento urbanistico, ed il cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto ugualmente a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche le sanzioni e gli interessi in quanto la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l’obbligo di corrispondere l’Ici (e oggi l’IMU e la TASI) sull’area edificabile, circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica, e la mancanza della comunicazione non esclude l’obbligo dichiarativo, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10

In caso di omessa comunicazione dell'amministrazione comunale circa le variazioni apportate allo strumento urbanistico, ed il cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto ugualmente a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche le sanzioni e gli interessi in quanto la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'Ici (e oggi l'IMU e la TASI) sull'area edificabile, circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica, e la mancanza della comunicazione non esclude l'obbligo dichiarativo, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10

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