cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 8956 depositata il 30 marzo 2023 – In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio, l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma  è  coerente  con le  ulteriori  modifiche legislative  in  tema  di  prova,  che  assegnano  all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale

In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma  è  coerente  con le  ulteriori  modifiche legislative  in  tema  di  prova,  che  assegnano  all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale

Corte di Cassazione sentenza n. 34393 depositata il 23 dicembre 2019 – In tema di soccorso istruttorio nel processo tributario, il potere di acquisizione documentale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, è funzionale al riequilibrio delle parti processuali nella tutela del contraddittorio; ne consegue che l’istituto non può sopperire a carenze o inattività delle parti e che – entro questi termini- detto potere si esercita con valutazione di opportunità del giudice di merito che, ove adeguatamente motivata, non è soggetta a scrutinio di legittimità

In tema di soccorso istruttorio nel processo tributario, il potere di acquisizione documentale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, è funzionale al riequilibrio delle parti processuali nella tutela del contraddittorio; ne consegue che l’istituto non può sopperire a carenze o inattività delle parti e che – entro questi termini- detto potere si esercita con valutazione di opportunità del giudice di merito che, ove adeguatamente motivata, non è soggetta a scrutinio di legittimità

Corte di Cassazione, ordinanza n. 31880 depositata il 27 ottobre 2022 – Il comma 5 bis dell’art.7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l’articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio

Il comma 5 bis dell’art.7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l’articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18241 depositata il 26 giugno 2023 – Il diniego emesso dall’amministrazione all’istanza di sgravio in autotutela sebbene non ricompreso nel novero degli atti impugnabili in base all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è da considerarsi impugnabile in base al diritto vivente. Nel caso di giudicato precedente, l’atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrasto con la regula iuris giudizialmente ed irretrattabilmente affermata sarebbe nullo; nel caso di giudicato successivo, l’atto impositivo o esattivo in contrasto con quella regula iuris resterebbe definitivamente privato della sua efficacia

Il diniego emesso dall'amministrazione all'istanza di sgravio in autotutela sebbene non ricompreso nel novero degli atti impugnabili in base all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è da considerarsi impugnabile in base al diritto vivente. Nel caso di giudicato precedente, l'atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrasto con la regula iuris giudizialmente ed irretrattabilmente affermata sarebbe nullo; nel caso di giudicato successivo, l'atto impositivo o esattivo in contrasto con quella regula iuris resterebbe definitivamente privato della sua efficacia

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17564 depositata il 20 giugno 2023 – In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale

In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17915 depositata il 22 giugno 2023 – La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum

La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (e nel caso di specie dell'art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16544 depositata il 12 giugno 2023 – L’annullamento per soli vizi del procedimento dell’avviso di accertamento emesso a carico della società di capitali a ristretta base partecipativa, per ricavi non contabilizzati, non incide sulla pretesa portata con l’avviso per il reddito da partecipazione, non formandosi un giudicato sostanziale ma solo formale, sicché, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale, non determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato al singolo socio per la percezione di maggiori utili societari

L'annullamento per soli vizi del procedimento dell'avviso di accertamento emesso a carico della società di capitali a ristretta base partecipativa, per ricavi non contabilizzati, non incide sulla pretesa portata con l'avviso per il reddito da partecipazione, non formandosi un giudicato sostanziale ma solo formale, sicché, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale, non determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento notificato al singolo socio per la percezione di maggiori utili societari

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 17724 depositata il 21 giugno 2023 – La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata”

La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata"

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