cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15684 depositata il 5 giugno 2023 – In tema di presunzioni, che qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta

In tema di presunzioni, che qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18005 depositata il 22 giugno 2023 – In tema di ICI, costituisce presupposto indispensabile per la riduzione dell’imposta ex art. 8, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, la condizione di inagibilità e inabitabilità in cui versi l’immobile, da intendersi come obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell’obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche

In tema di ICI, costituisce presupposto indispensabile per la riduzione dell'imposta ex art. 8, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, la condizione di inagibilità e inabitabilità in cui versi l'immobile, da intendersi come obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell'obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17438 depositata il 19 giugno 2023 – In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16708 depositata il 13 giugno 2023 – La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. Il giudicato esterno in materia tributaria si determina in relazione agli elementi permanenti della fattispecie, che consentono a un accertamento relativo a un determinato periodo di imposta di proiettare i suoi effetti sull’accertamento della medesima imposta relativo ad altro periodo, con particolare riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie di carattere permanente, mentre tale accertamento non può avere efficacia vincolante ove l’accertamento relativo ai diversi periodi di imposta si fondi su presupposti di fatto di carattere non permanente

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. Il giudicato esterno in materia tributaria si determina in relazione agli elementi permanenti della fattispecie, che consentono a un accertamento relativo a un determinato periodo di imposta di proiettare i suoi effetti sull’accertamento della medesima imposta relativo ad altro periodo, con particolare riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie di carattere permanente, mentre tale accertamento non può avere efficacia vincolante ove l'accertamento relativo ai diversi periodi di imposta si fondi su presupposti di fatto di carattere non permanente

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16664 depositata il 12giugno 2023 – Ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria – con esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, ed anche senza necessità che si manifesti in forma autoritativa – è impugnabile davanti al giudice tributario, per quanto non incluso nell’elenco di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992

Ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria - con esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, ed anche senza necessità che si manifesti in forma autoritativa - è impugnabile davanti al giudice tributario, per quanto non incluso nell'elenco di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17466 depositata il 19 giugno 2023 – In materia di iva, l’ art. 5, comma 4ter, d.l. n. 70/1988, nel riconoscere all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità del credito iva, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni; né ha rilievo, a tal fine, il regime disciplinato dall’art. 1 d.m. n. 384 del 1997, di attuazione degli artt. 43bis e 43ter d.p.r. n. 602 del 1973, applicabile solo alla materia delle imposte dirette

In materia di iva, l' art. 5, comma 4ter, d.l. n. 70/1988, nel riconoscere all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità del credito iva, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni; né ha rilievo, a tal fine, il regime disciplinato dall'art. 1 d.m. n. 384 del 1997, di attuazione degli artt. 43bis e 43ter d.p.r. n. 602 del 1973, applicabile solo alla materia delle imposte dirette

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16661 depositata il 12giugno 2023 – Con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l’indebita detrazione, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA, offrire la controprova dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

Con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA, offrire la controprova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

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