cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16660 depositata il 12 giugno 2023 – Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., riguarda, dunque, soltanto l’ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione

Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., riguarda, dunque, soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione

Corte di Cassazione ordinanza n. 16931 depositata il 14 giugno 2023 – Quando l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisse in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della propria qualità professionale, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva al proprio onere della prova, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione di evasione di imposta, la diligenza massima

Quando l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisse in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della propria qualità professionale, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva al proprio onere della prova, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione di evasione di imposta, la diligenza massima

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17068 depositata il 14 giugno 2023 – Lo strumento della tutela giudiziaria è utilizzabile solo nel caso in cui il contribuente ravvisi degli errori in fase di liquidazione del tributo da parte dell’amministrazione finanziaria, avendo questa non correttamente determinato una maggiore imposta dovuta in base alle risultanze del processo verbale di constatazione, posto che, solo in tali circostanze, escludere un’autonoma impugnazione dell’atto di definizione significherebbe impedire al contribuente di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, con l’effetto che, pur in presenza di errori da parte dell’Ufficio, si vedrebbe cristallizzata, senza alcuna possibilità di tutela, una pretesa erariale non legittima

Lo strumento della tutela giudiziaria è utilizzabile solo nel caso in cui il contribuente ravvisi degli errori in fase di liquidazione del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria, avendo questa non correttamente determinato una maggiore imposta dovuta in base alle risultanze del processo verbale di constatazione, posto che, solo in tali circostanze, escludere un'autonoma impugnazione dell'atto di definizione significherebbe impedire al contribuente di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, con l'effetto che, pur in presenza di errori da parte dell'Ufficio, si vedrebbe cristallizzata, senza alcuna possibilità di tutela, una pretesa erariale non legittima

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16997 depositata il 14 giugno 2023 – Le agevolazioni tributarie previste dall’art. 88 TUIR. (oggi art. 74 – che elenca gli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette – sono applicabili esclusivamente ai soggetti ivi elencati e non possono essere estese, in ragione della loro specialità, ad emanazioni organizzative degli enti stessi o ad altri enti che si prefiggano il soddisfacimento di interessi particolari come quelli riguardanti una categoria ristretta di persone, in luogo della realizzazione dell’interesse generale o dei fini istituzionali propri dell’ente pubblico cui risultano collegati

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 88 TUIR. (oggi art. 74 - che elenca gli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette - sono applicabili esclusivamente ai soggetti ivi elencati e non possono essere estese, in ragione della loro specialità, ad emanazioni organizzative degli enti stessi o ad altri enti che si prefiggano il soddisfacimento di interessi particolari come quelli riguardanti una categoria ristretta di persone, in luogo della realizzazione dell'interesse generale o dei fini istituzionali propri dell'ente pubblico cui risultano collegati

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16984 depositata il 14 giugno 2023 – Per effetto della struttura dialettica del processo tributario occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio. In tal caso non si può quindi invocare il principio di non contestazione

Per effetto della struttura dialettica del processo tributario occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio. In tal caso non si può quindi invocare il principio di non contestazione

Prescrizione della pretesa tributaria quando la competenza é del giudice tributario e quando del giudice ordinario

Il comma 1 dell’art.2 del D.lgs.n°546/1992 dispone che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro [...]

Tregua fiscale – Chiarimenti in merito all’applicabilità del c.d. ”ravvedimento speciale” in ipotesi particolari quali le violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti – Articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Risoluzione n. 28/E del 19 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 28/E del 19 giugno 2023 Tregua fiscale - Chiarimenti in merito all'applicabilità del c.d. ''ravvedimento speciale'' in ipotesi particolari quali le violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti - Articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Con l'istanza di interpello specificata in [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16595 depositata il 12 giugno 2023 – In tema di imposte sui redditi di capitale la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26 comma 5, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all’asimmetria fiscale o “salto d’imposta” di cui al precedente regime

In tema di imposte sui redditi di capitale la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26 comma 5, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime

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