CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16997 depositata il 14 giugno 2023 – Le agevolazioni tributarie previste dall’art. 88 TUIR. (oggi art. 74 – che elenca gli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette – sono applicabili esclusivamente ai soggetti ivi elencati e non possono essere estese, in ragione della loro specialità, ad emanazioni organizzative degli enti stessi o ad altri enti che si prefiggano il soddisfacimento di interessi particolari come quelli riguardanti una categoria ristretta di persone, in luogo della realizzazione dell’interesse generale o dei fini istituzionali propri dell’ente pubblico cui risultano collegati