cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16351 depositata l’ 8 giugno 2023 – Il vizio, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992), riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero nell’ipotesi in cui la stessa, formalmente presente come parte del documento, si fondi su argomentazioni talmente contraddittorie da non permettere di individuare la giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata; è esclusa, invece, la rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione

Il vizio, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992), riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero nell'ipotesi in cui la stessa, formalmente presente come parte del documento, si fondi su argomentazioni talmente contraddittorie da non permettere di individuare la giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata; è esclusa, invece, la rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15560 depositata il 1° giugno 2023 – In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria, ma tale facoltà non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa

In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria, ma tale facoltà non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15552 depositata il 1° giugno 2023 – L’esenzione dall’IVA della cessione intracomunitaria di un bene diviene applicabile solo quando sono soddisfatte tre condizioni: il potere del fornitore di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e, in seguito a tale spedizione o trasporto, il medesimo bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione

L'esenzione dall'IVA della cessione intracomunitaria di un bene diviene applicabile solo quando sono soddisfatte tre condizioni: il potere del fornitore di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e, in seguito a tale spedizione o trasporto, il medesimo bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15549 depositata il 1° giugno 2023 – La previsione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 52, comma 3, lett. b), (ndr d.lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. b) ) riconosce il diritto all’esenzione solo ai soggetti autoproduttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che la consumano direttamente per sé. Qualora l’Amministrazione finanziaria non ha fornito una corretta interpretazione del dato normativo, non per questo è possibile escludere il diritto alla riscossione dell’imposta, opportunamente temperato, nel caso di specie, con la mancata applicazione di sanzioni ed interessi

La previsione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 52, comma 3, lett. b), (ndr d.lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. b) ) riconosce il diritto all'esenzione solo ai soggetti autoproduttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che la consumano direttamente per sé. Qualora l'Amministrazione finanziaria non ha fornito una corretta interpretazione del dato normativo, non per questo è possibile escludere il diritto alla riscossione dell'imposta, opportunamente temperato, nel caso di specie, con la mancata applicazione di sanzioni ed interessi

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 31, sentenza n. 117 depositata il 20 marzo 2023 – L’estinzione della società si perfeziona dalla data di iscrizione della cancellazione della stessa dal Registro delle imprese, salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 175/2014 che all’art. 28, comma 4, ha disposto la sopravvivenza della società estinta, ai soli fini fiscali, per la durata di un quinquennio dall’avvenuta cancellazione

L'estinzione della società si perfeziona dalla data di iscrizione della cancellazione della stessa dal Registro delle imprese, salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 175/2014 che all'art. 28, comma 4, ha disposto la sopravvivenza della società estinta, ai soli fini fiscali, per la durata di un quinquennio dall'avvenuta cancellazione.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguriaa, sezione n. 1, sentenza n. 190 depositata il 9 marzo 2023 – In tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c.

In tema d'IVA, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro "RX4", sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello "VR", che costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d'attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15530 depositata il 1° giugno 2023 – In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale ed indiretta – secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé

In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15543 depositata il 1° giugno 2023 – Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila Euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, e il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica (comma 2). Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2

Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila Euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, e il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica (comma 2). Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2

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