cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11625 depositata il 4 maggio 2023 – Quando la sentenza del giudice del merito è fondato su più ragioni autonome, ciascuna della quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggerla, l’omessa impugnazione anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per carenza di interesse, di quella proposta avverso l’altra o le altre ragioni, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso, così come proposto non incide sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su questa

Quando la sentenza del giudice del merito è fondato su più ragioni autonome, ciascuna della quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggerla, l'omessa impugnazione anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per carenza di interesse, di quella proposta avverso l'altra o le altre ragioni, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso, così come proposto non incide sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su questa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12226 depositata l’ 8 maggio 2023 – Ai fini dell’ICI e dell’IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l’area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l’edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l’ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità – desumibile dall’accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale – prima dell’anno di imposta a cui si riferisce l’avviso di accertamento

Ai fini dell'ICI e dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità - desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11642 depositata il 4 maggio 2023 – Ai sensi del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 109 comma 5, gli interessi passivi sono sempre deducibili (anche se nei limiti di cui all’art. 96 dello stesso art. 109, comma 5), senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza. In materia di indagini bancarie la mancanza di autorizzazione, prevista dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32 comma 1, num. 7, per l’accertamento delle imposte dirette, e dal d.p.r. n. 633 del 1972, art. 51 comma 2, num. 7), in materia di imposta sul valore aggiunto, ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche o operatori finanziari non implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo previsioni specifiche e salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente

Ai sensi del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 109 comma 5, gli interessi passivi sono sempre deducibili (anche se nei limiti di cui all'art. 96 dello stesso art. 109, comma 5), senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza. In materia di indagini bancarie la mancanza di autorizzazione, prevista dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32 comma 1, num. 7, per l'accertamento delle imposte dirette, e dal d.p.r. n. 633 del 1972, art. 51 comma 2, num. 7), in materia di imposta sul valore aggiunto, ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche o operatori finanziari non implica l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo previsioni specifiche e salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11631 depositata il 4 maggio 2023 – In tema di redditi di impresa, l’allocazione in bilancio degli immobili-merce, ossia di quelli destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l’attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché detti beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce “rimanenze di magazzino” e non a quella “ricavi”, senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini dell’imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione

In tema di redditi di impresa, l'allocazione in bilancio degli immobili-merce, ossia di quelli destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché detti beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce "rimanenze di magazzino" e non a quella "ricavi", senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini dell'imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11608 depositata il 3 maggio 2023 – In base al principio della prevalenza dei requisiti sostanziali, quand’anche il soggetto passivo si sia reso responsabile dell’inosservanza di taluni requisiti formali, a meno che questa inosservanza abbia prodotto l’effetto di impedire l’acquisizione della prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, non si può impedire ad un soggetto passivo IVA di esercitare il proprio diritto alla detrazione in quanto non si sarebbe registrato ai fini dell’IVA prima di utilizzare i beni acquisiti nell’ambito della sua attività imponibile. Inoltre l’attribuzione della partita iva serve a identificare il soggetto in modo certo e inequivoco, non a fondare il diritto alla detrazione (o al rimborso, che costituisce analogo meccanismo insopprimibile diretto a tutelare la neutralità dell’IVA

In base al principio della prevalenza dei requisiti sostanziali, quand'anche il soggetto passivo si sia reso responsabile dell'inosservanza di taluni requisiti formali, a meno che questa inosservanza abbia prodotto l'effetto di impedire l'acquisizione della prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, non si può impedire ad un soggetto passivo IVA di esercitare il proprio diritto alla detrazione in quanto non si sarebbe registrato ai fini dell'IVA prima di utilizzare i beni acquisiti nell'ambito della sua attività imponibile. Inoltre l'attribuzione della partita iva serve a identificare il soggetto in modo certo e inequivoco, non a fondare il diritto alla detrazione (o al rimborso, che costituisce analogo meccanismo insopprimibile diretto a tutelare la neutralità dell'IVA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11487 depositata il 3 maggio 2023 – In tema di assoggettamento del patrimonio del contribuente a misura di prevenzione ai sensi della  l. n. 575 del 1965 e succ. mod., qualora il provvedimento di confisca “medio tempore” emesso dal Tribunale sia stato annullato dalla Corte d’appello, tenuto all’assolvimento delle obbligazioni scaturenti dall’omesso versamento di tributi risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dall’amministratore giudiziario, il quale non abbia potuto provvedere ai pagamenti, è il contribuente, atteso che, non avendo questi dismesso la titolarità del diritto, l’amministrazione del compendio, attivatasi sul fondamento dell’originario sequestro, che a sua volta seguita a spiegare efficacia sino alla definitività della decisione sulla revoca, è svolta “in incertam personam”, o per conto di chi spetta, e dunque anche nell’interesse del medesimo, una volta che, per effetto della revoca, sia restituito “in bonis”

In tema di assoggettamento del patrimonio del contribuente a misura di prevenzione ai sensi della  l. n. 575 del 1965 e succ. mod., qualora il provvedimento di confisca "medio tempore" emesso dal Tribunale sia stato annullato dalla Corte d'appello, tenuto all'assolvimento delle obbligazioni scaturenti dall'omesso versamento di tributi risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dall'amministratore giudiziario, il quale non abbia potuto provvedere ai pagamenti, è il contribuente, atteso che, non avendo questi dismesso la titolarità del diritto, l'amministrazione del compendio, attivatasi sul fondamento dell'originario sequestro, che a sua volta seguita a spiegare efficacia sino alla definitività della decisione sulla revoca, è svolta "in incertam personam", o per conto di chi spetta, e dunque anche nell'interesse del medesimo, una volta che, per effetto della revoca, sia restituito "in bonis"

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11262 depositata il 28 aprile 2023 – In tema di contenzioso tributario, il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore – contribuente, che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, allorché il convenuto abbia negato l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell’ “an debeatur”, poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il “thema decidendum” ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda

In tema di contenzioso tributario, il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell'attore - contribuente, che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, allorché il convenuto abbia negato l'esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell' "an debeatur", poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il "thema decidendum" ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11509 depositata il 3 maggio 2023 – In virtù della presunzione stabilita dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 – che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici – sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito

In virtù della presunzione stabilita dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 - che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici - sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito

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