cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 9199 depositata il 3 aprile 2023 – Il soggetto legittimato può chiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’Iva (anche) dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel solo caso in cui abbia a sua volta rimborsato l’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo

Il soggetto legittimato può chiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso dell'Iva (anche) dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel solo caso in cui abbia a sua volta rimborsato l'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7756 depositata il 17 marzo 2023 – In tema di società di comodo, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2012/87956, emesso ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 128, con cui le società agricole sono state escluse dalle disposizioni di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30 (c.d. disapplicazione automatica), ha efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di adozione del provvedimento (anno di imposta 2012), senza alcuna efficacia retroattiva

In tema di società di comodo, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2012/87956, emesso ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 128, con cui le società agricole sono state escluse dalle disposizioni di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30 (c.d. disapplicazione automatica), ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento (anno di imposta 2012), senza alcuna efficacia retroattiva

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 8226 depositata il 23 marzo 2023 – In tema di contenzioso tributario, l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o, comunque, il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa

In tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o, comunque, il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8497 depositata il 24 marzo 2023 – In tema di ICI, la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, con la conseguenza che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale

In tema di ICI, la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, con la conseguenza che per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale

CORTE di CASSAZIONE, sezioni Unite, sentenza n. 7682 depositata il 16 marzo 2023 – Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986. La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso

Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986. La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso

Corte di Cassazione ordinanza n. 31917 depositata il 28 ottobre 2022 – Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati può avvalersi dell’Avvocatura erariale o di un avvocato del libero foro

Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati può avvalersi dell'Avvocatura erariale o di un avvocato del libero foro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8615 depositata il 27 marzo 2023 – Le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro – presente o futuro – ivi compresa dunque l’inabilità temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall’art. 6, comma 2, TUIR solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad ‘un reddito, bensì al patrimonio. in tema di demansionamento, occorre distinguere fra danni derivanti da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e danni derivanti dall’impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed infine all’immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili

Le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - ivi compresa dunque l'inabilità temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall'art. 6, comma 2, TUIR solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad 'un reddito, bensì al patrimonio. in tema di demansionamento, occorre distinguere fra danni derivanti da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e danni derivanti dall'impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed infine all'immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8383 del 23 marzo 2023 – In caso di sequestro preventivo – ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 – della totalità delle partecipazioni di una società e dell’intero suo compendio aziendale, essendo il custode giudiziario chiamato a gestire l’impresa solo dal giorno dell’esecuzione della misura, ai fini dell’adempimento dell’obbligo dichiarativo in relazione all’anno in cui la misura ha avuto esecuzione, da assolversi l’anno successivo, soggetti passivi delle imposte, obbligati pertanto anche a presentare la dichiarazione, sono da considerare sia l’imprenditore sequestratario che il custode giudiziario per le rispettive porzioni d’esercizio, in quanto distintamente tenuti, rispetto a queste, alla presentazione di corrispondenti dichiarazioni parziali

In caso di sequestro preventivo - ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - della totalità delle partecipazioni di una società e dell'intero suo compendio aziendale, essendo il custode giudiziario chiamato a gestire l'impresa solo dal giorno dell'esecuzione della misura, ai fini dell'adempimento dell'obbligo dichiarativo in relazione all'anno in cui la misura ha avuto esecuzione, da assolversi l'anno successivo, soggetti passivi delle imposte, obbligati pertanto anche a presentare la dichiarazione, sono da considerare sia l'imprenditore sequestratario che il custode giudiziario per le rispettive porzioni d'esercizio, in quanto distintamente tenuti, rispetto a queste, alla presentazione di corrispondenti dichiarazioni parziali

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