cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8475 depositata il 24 marzo 2023 – Rinvio ad un nuovo esame delle SS. UU. della valenza precettiva o meno dell’art. 2, comma 58, l. n.350/2003

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 8475 depositata il 24 marzo 2023 Tributi - Rimborso IRPEG - Eccezione di prescrizione - Termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Art.2, comma 58, Legge n.350/2003 - Questione di legittimità costituzionale Rilevato che 1. L’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 3784 depositata l’ 8 febbraio 2023 – Crediti non spettanti e crediti inesistenti rinvio alle SS.UU. per un intervento nomofilattico chiarificatore a più ampio raggio sulla nozione stessa di credito inesistente e sulla sua differenziazione rispetto al credito non spettante

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 3784 depositata l' 8 febbraio 2023 Tributi - Credito di imposta spettante in relazione agli investimenti per aree svantaggiate - Crediti non spettanti e crediti inesistenti - Utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7906 depositata il 17 marzo 2023 – In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c. c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c. c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi: peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura

Corte di Cassazione ordinanza n. 9900 depositata il 15 aprile 2021 – L’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall’art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionano amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota

L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionano amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 7425 depositata il 14 marzo 2023 – Rinvio alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto sulla condizione testualmente fissata dall’art. 2495 cod. civ., al fine di consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell’interesse ad agire in capo all’Amministrazione finanziaria o sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e se la riconducibilità nell’ambito dell’una condizione dell’azione o dell’altra implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova

Rinvio alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto sulla condizione testualmente fissata dall'art. 2495 cod. civ., al fine di consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell'interesse ad agire in capo all'Amministrazione finanziaria o sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e se la riconducibilità nell'ambito dell'una condizione dell'azione o dell'altra implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova

Corte di Cassazione ordinanza n. 27444 depositata il 1° dicembre 2020 – La parte soccombente in giudizio non può essere condannata al pagamento dei diritti e degli onorari a favore dell’Agenzia delle Entrate, in mancanza della costituzione in giudizio di quest’ultima a mezzo dell’Avvocatura dello Stato o di un legale.

La parte soccombente in giudizio non può essere condannata al pagamento dei diritti e degli onorari a favore dell’Agenzia delle Entrate, in mancanza della costituzione in giudizio di quest’ultima a mezzo dell’Avvocatura dello Stato o di un legale.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 7778 depositata il 17 marzo 2023 – Il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare che l’amministrazione finanziaria non poteva avvalersi della procedura automatizzata e doveva invece notificare l’ordinario avviso di accertamento, atteso il dubbio interpretativo ricorrente sull’aliquota applicabile. Per il combinato disposto dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 6 l. n. 212 del 2000, la presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione non esclude l’impiego della procedura automatizzata, ma solo impone l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo

Il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare che l'amministrazione finanziaria non poteva avvalersi della procedura automatizzata e doveva invece notificare l'ordinario avviso di accertamento, atteso il dubbio interpretativo ricorrente sull'aliquota applicabile. Per il combinato disposto dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 6 l. n. 212 del 2000, la presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione non esclude l'impiego della procedura automatizzata, ma solo impone l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo

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