cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5994 depositata il 28 febbraio 2023 – L’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, nel prescrivere l’indicazione in fattura della targa dell’automezzo rifornito ai fini della fruizione del beneficio della riduzione dell’imposta, non prevede espressamente la decadenza in caso di mancanza di tale indicazione, ma pone pur sempre uno specifico requisito formale, che il contribuente deve osservare se intende avvalersi del beneficio fiscale. La mancata indicazione della targa in fattura, pertanto, legittima l’Ufficio a disconoscerne il relativo importo ai fini della fruizione del beneficio

L'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, nel prescrivere l'indicazione in fattura della targa dell'automezzo rifornito ai fini della fruizione del beneficio della riduzione dell’imposta, non prevede espressamente la decadenza in caso di mancanza di tale indicazione, ma pone pur sempre uno specifico requisito formale, che il contribuente deve osservare se intende avvalersi del beneficio fiscale. La mancata indicazione della targa in fattura, pertanto, legittima l'Ufficio a disconoscerne il relativo importo ai fini della fruizione del beneficio

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6042 depositata il 28 febbraio 2023 – La tassazione dei compensi professionali da lavoro autonomo è fondata sul principio di cassa: il compenso è destinato a comporre il reddito tassabile relativo all’anno dell’incasso, fermo restando che il definitivo mancato avveramento della condizione sospensiva (o l’avveramento della condizione risolutiva) apposta al contratto può generare una componente negativa di reddito (costo) in relazione all’annualità in cui essa, tramite la restituzione dell’importo percepito, si sia verificata

La tassazione dei compensi professionali da lavoro autonomo è fondata sul principio di cassa: il compenso è destinato a comporre il reddito tassabile relativo all’anno dell’incasso, fermo restando che il definitivo mancato avveramento della condizione sospensiva (o l’avveramento della condizione risolutiva) apposta al contratto può generare una componente negativa di reddito (costo) in relazione all’annualità in cui essa, tramite la restituzione dell’importo percepito, si sia verificata

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5983 depositata il 28 febbraio 2023 – La definizione di inerenza, utilizzata nell’ambito delle imposte dirette in termini esclusivamente qualitativi, è coerente con la disciplina dell’IVA, in relazione alla quale la mancanza di congruità della spesa non esclude il diritto alla detrazione, stante il carattere neutrale dell’imposta, salvo che l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione (che deve essere dimostrata dall’Amministrazione) sia tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA

La definizione di inerenza, utilizzata nell’ambito delle imposte dirette in termini esclusivamente qualitativi, è coerente con la disciplina dell’IVA, in relazione alla quale la mancanza di congruità della spesa non esclude il diritto alla detrazione, stante il carattere neutrale dell’imposta, salvo che l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione (che deve essere dimostrata dall’Amministrazione) sia tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5674 depositata il 23 febbraio 2023 – L’esenzione di cui all’art. 3 comma 4-ter del d.lgs. 346/90 (imposta di successione e donazione), valevole anche per le partecipazioni di società non residenti in Italia se comunque residenti nell’Unione, è subordinata alle stesse condizioni richieste dal medesimo articolo con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia ossia a ciò che con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e che questi si impegnino a mantenere il controllo societario, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione

L’esenzione di cui all’art. 3 comma 4-ter del d.lgs. 346/90 (imposta di successione e donazione), valevole anche per le partecipazioni di società non residenti in Italia se comunque residenti nell'Unione, è subordinata alle stesse condizioni richieste dal medesimo articolo con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia ossia a ciò che con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e che questi si impegnino a mantenere il controllo societario, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5669 depositata il 23 febbraio 2023 – L’obbligo di motivazione, degli atti impositivi, non può essere “interpretato latamente al punto da rendere… sufficiente una causa petendi meramente processuale… soggetta a verifica processuale eventuale ex post ma va inteso nel senso che l’atto deve enunciare esattamente la pretesa impositiva nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori

L’obbligo di motivazione, degli atti impositivi, non può essere “interpretato latamente al punto da rendere... sufficiente una causa petendi meramente processuale... soggetta a verifica processuale eventuale ex post ma va inteso nel senso che l’atto deve enunciare esattamente la pretesa impositiva nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5802 depositata il 24 febbraio 2023 – Le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, essendo irrilevante a tali fini la formale stipula di un atto e, viceversa, rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti

Le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, essendo irrilevante a tali fini la formale stipula di un atto e, viceversa, rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5789 depositata il 24 febbraio 2023 – Nel giudizio di legittimità, introdotto a seguito di ricorso per cassazione, non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale

Nel giudizio di legittimità, introdotto a seguito di ricorso per cassazione, non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5777 depositata il 24 febbraio 2023 – Il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata

Il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata

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