cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5171 depositata il 17 febbraio 2023 – La sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi

La sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4818 depositata il 16 febbraio 2023 – In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, si è affermato che l’omesso esame di memorie difensive, che siano state depositate ai sensi degli artt. 378, oppure ex artt. 380 bis o 380 bis.1, cod. proc. civ., e con le quali risultino allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, si è affermato che l'omesso esame di memorie difensive, che siano state depositate ai sensi degli artt. 378, oppure ex artt. 380 bis o 380 bis.1, cod. proc. civ., e con le quali risultino allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4743 depositata il 15 febbraio 2023 – In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale

In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4365 depositata il 13 febbraio 2023 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Corte di Cassazione sentenza n. 33434 depositata l’ 11 novembre 2022 – In tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente

In tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente

Corte di Cassazione ordinanza n. 33303 depositata l’ 11 novembre 2022 – L’efficacia esterna del giudicato richiede che l’accertamento compiuto nel giudizio definito con sentenza irrevocabile abbia ad oggetto elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere “tendenzialmente permanente”, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante allorquando l’ accertamento relativo ai diversi anni di imposta si fonda su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli

L'efficacia esterna del giudicato richiede che l'accertamento compiuto nel giudizio definito con sentenza irrevocabile abbia ad oggetto elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere "tendenzialmente permanente", mentre non può avere alcuna efficacia vincolante allorquando l' accertamento relativo ai diversi anni di imposta si fonda su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli

Corte di Cassazione ordinanza n. 33300 depositata l’ 11 novembre 2022 data certa di un documento – Costituisce violazione dei principi di valutazione quando per i documenti prodotti non chiarisce le ragioni per le quali non ne ha riconosciuto l’efficacia probante; il timbro postale deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto. Si incorre nel vizio di nullità della decisione, per violazione dell’art. 132, primo comma, 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., a causa dell’omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello per avere del tutto omesso di pronunciarsi sul motivo del ricorso

Costituisce violazione dei principi di valutazione quando per i documenti prodotti non chiarisce le ragioni per le quali non ne ha riconosciuto l'efficacia probante; il timbro postale deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto. Si incorre nel vizio di nullità della decisione, per violazione dell'art. 132, primo comma, 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., a causa dell'omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice dell'appello per avere del tutto omesso di pronunciarsi sul motivo del ricorso

Corte di Cassazione ordinanza n. 33244 depositata il 10 novembre 2022 – Il presupposto per la realizzazione di una plusvalenza deve essere individuato nella stipulazione del contratto, sulla base sia della natura intrinseca e della configurazione giuridica dell’atto che opera il trasferimento del bene – prescindendo dalla natura delle clausole inserite nell’atto stesso quando siano estranee agli elementi essenziali del tipo di contratto concluso -, sia dell’onerosità del negozio posto in essere, circostanza che ne determina la tassabilità; per il cui perfezionamento è sufficiente il consenso delle parti, la sola stipula del contratto costituisce il presupposto richiesto dalla legge ai fini dell’imposizione sulle plusvalenze

Il presupposto per la realizzazione di una plusvalenza deve essere individuato nella stipulazione del contratto, sulla base sia della natura intrinseca e della configurazione giuridica dell'atto che opera il trasferimento del bene - prescindendo dalla natura delle clausole inserite nell'atto stesso quando siano estranee agli elementi essenziali del tipo di contratto concluso -, sia dell'onerosità del negozio posto in essere, circostanza che ne determina la tassabilità; per il cui perfezionamento è sufficiente il consenso delle parti, la sola stipula del contratto costituisce il presupposto richiesto dalla legge ai fini dell'imposizione sulle plusvalenze

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