Corte di Cassazione ordinanza n. 33300 depositata l’ 11 novembre 2022
data certa di un documento
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate notificava ad B.E., il 14.10.2011 e 1’8.2.2012, gli avvisi di accertamento n. T9H01C103299 e n. T9H01C100024, con i quali recuperava a tassazione maggiore Irpef per gli anni d’imposta 2006 (Euro 36.292,00, oltre accessori e sanzioni) e 2007 (Euro 17.428,00, oltre accessori e sanzioni). Gli atti impositivi erano il frutto di una verifica fiscale condotta dai militari della Guardia di Finanza nei confronti della società SLM Srl, al cui esito era contestata l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nel corso delle indagini erano stati anche individuati taluni collaboratori della società, i quali avevano provveduto “alla negoziazione, sostituzione, monetizzazione o anche alla ripulitura del denaro di provenienza illecita” (contoric., p. 3). Tra tali negoziatori di assegni, relativi ad importi provenienti dal compimento degli illeciti fiscali, era stato identificato anche l’odierno ricorrente, a cui era stata contestata la negoziazione di dieci assegni, ognuno dell’importo di Euro 9.000,00, nell’anno 2006, nonché di altri sei assegni nell’anno 2007, di cui cinque dell’importo di Euro 5.000,00 ciascuno ed uno di Euro 17 .000,00.
2. Avverso gli atti impositivi veniva proposto ricorso da parte del contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di La CTP respingeva l’impugnativa.
3. B.E. spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, staccata di Brescia, insistendo nell’affermare la nullità degli avvisi impugnati. La CTR rigettava il gravame, ritenendo che il contribuente non avesse dato prova della sua prospettazione difensiva secondo cui gli assegni, sebbene emessi dalla SLM, erano stati a lui consegnati in restituzione di un prestito accordato a Z.M., uno dei collaboratori del legale rappresentante della SLM Sri, mentre i rilievi effettuati dai militari accertatori avevano trovato conferma nella ricostruzione dell’ufficio, tenuto conto del coinvolgimento del B.E. nel reato di ricettazione dei proventi illeciti.
4. Ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi a quattro motivi di Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha pure depositato memoria, nonché atto di nomina del nuovo difensore.
4.1 Nell’adunanza camerale dell’ 11.5.2021 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo integrale dei gradi di merito presso la CTR della Lombardia, sez. staccata di Brescia. Pervenuto il fascicolo, la causa è stata nuovamente fissata per la trattazione.
Ragioni della decisione
1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la nullità della sentenza in conseguenza della violazione dell’art. 132, primo comma, 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR del tutto omesso di pronunciarsi sul motivo che censurava l’esclusione – ad opera della CTP – della nullità “degli avvisi di accertamento a causa della mancata allegazione della segnalazione della GdF e degli atti penali in quella richiamati” (rie., p. 6).
2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., il contribuente censura “l’omesso esame di documento oggetto di discussione e decisivo per il giudizio”, in quanto la CTR avrebbe “omesso di esaminare la fotocopia dell’assegno da Euro 17.000,00, capace di definire il giudizio in favore del ricorrente escludendo almeno quella somma dal maggior imponibile”; in via subordinata il B.E. lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso l’esame del summenzionato assegno in violazione del “principio che impone al giudice di valutare tutte le prove prodotte dalle parti”; in via ulteriormente subordinata denuncia sempre la nullità della sentenza, in violazione però dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR “omesso [l’]esame di una eccezione a fondamento del diritto fatto valere” (rie., pp. 8 s.).
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, 4 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura l”‘omesso esame di un altro documento oggetto di discussione e decisivo per il giudizio”, in quanto la CTR avrebbe “omesso di esaminare la scrittura del 28.4.2004 a firma Zandra, con data certa, capace di definire il giudizio in favore del ricorrente costituendo il pagamento di euro 115.000 la restituzione di un prestito”; in via subordinata il B.E. lamenta la nullità della sentenza perché recante una motivazione apparente, non avendo la CTR ritenuto “provato il prestito di 100.000 euro … senza che la CTR abbia motivato perché quella scrittura non potesse costituire una valida prova” (rie., pp. 12 s.).
4. Mediante il suo quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente denuncia la nullità della sentenza, essendo incorso il giudice dell’appello nel vizio di motivazione apparente e grave illogicità, per avere fondato “l’interno impianto motivazionale” sui “falsi presupposti della ricettazione e di un B.E. ricettatore, quando ambedue sarebbero dovuti restare fuori dal processo tributario e altrimenti dimostrati” (rie., p. 14).
5. Mediante il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta la mancanza totale dell’esame, da parte della CTR, di un documento prodotto in appello, nello specifico la copia di un assegno di Euro 17 .000,00. Con il suo terzo strumento d’impugnazione il ricorrente censura l’omesso esame di un ulteriore documento pure da lui prodotto in appello, la copia di una scrittura privata a firma Zandra (collaboratore del rappresentante legale della società SLM srl), attestante il prestito della somma di Euro 100.000,00 da parte dell’odierno ricorrente. I motivi di ricorso, data la stretta connessione logica e giuridica, possono essere trattati congiuntamente, ed appare opportuno esaminarli in via prioritaria, perché può derivarne la definizione del giudizio.
5.1 In primo luogo, occorre ricordare che il rinvio della causa a nuovo ruolo è stato motivato dalla necessaria acquisizione del fascicolo processuale integrale dei gradi di merito. Esso, infatti, presenta al proprio interno i documenti citati sia dal contribuente che da controparte impositrice, la quale non ha mancato di sollevare anche varie eccezioni di inammissibilità. Al riguardo, vero è che i motivi di ricorso introdotti tramite lo strumento di impugnazione previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili perché coperti dall’effetto “dell’art. 348-ter comma 4 c.p.c. (cd. doppia conforme)” (controrie., pp. 9 e 10), ma deve evidenziarsi che il ricorrente ha lamentato, in conseguenza dell’omesso esame dei ricordati documenti, non solo il vizio di motivazione (cfr. Cass. sez. V, 22.5.2013, n. 12514), ma anche il vizio di nullità della decisione a causa dell’omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello (motivi 2B, 2C e 3B), ed in relazione a tale profilo la contestazione risulta ammissibile.
6. Nel caso di specie, il vizio di nullità denunciato dal ricorrente si riscontra effettivamente sussistente nella impugnata sentenza della CTR, in cui non si rinviene alcun esame, e neppure la mera menzione, dell’assegno di Euro 17 .000,00, prodotto in giudizio dal contribuente e, come afferma parte ricorrente (almeno apparentemente) non riconducibile alla società SLM Srl, a differenza di quanto sostenuto dai militari della GdF e recepito dall’Ente impositore. Risulta infatti, dall’analisi dell’assegno, che le figure del traente e del giratario coincidono nella persona di B.E., ed il punto non è stato oggetto di contestazione specifica da parte dell’Amministrazione finanziaria. In assenza di evidenze chiarite dalla CTR che depongano in senso contrario, le risultanze processuali avrebbero potuto essere considerate sufficienti a dover, quantomeno, escludere la somma di Euro 17.000,00 dal totale contestato. Tale documento non viene preso in considerazione dalla CTR, nonostante esso fosse in grado di determinare l’accoglimento, almeno parziale, dell’appello.
7. Inoltre, la CTR, nel ripercorrere lo svolgimento del processo, dapprima afferma che “in data 13/11/2012 il contribuente … contestando il difetto di procedura seguita sulla scorta della semplice segnalazione della gdf, le motivazioni degli avvisi d’accertamento, privi di contestazioni analitiche, a fronte di un finanziamento di Euro 100.000,00 effettuato nei confronti della S.l.m. S.r.l., rimborsato negli anni 2006 e 2007” (sent. CTR, p. 2), prosegue affermando: “La Commissione osserva che l’appellante non prova con documenti ed elementi di data certa che avesse concesso un finanziamento pari ad Euro 100.000,00 nei confronti della S.l.m. S.r.l., per cui l’importo pari ad Euro 90.000,00 resta ingiustificato” (evidenza aggiunta) (sent. CTR, p. 3).
7.1 In questo caso non si verte in materia di libera valutazione delle prove da parte del giudice di merito, bensì di malgoverno dei principi di valutazione elaborati da questa Corte regolatrice. Invero, la scrittura privata prodotta in giudizio non è menzionata espressamente dalla CTR, ed il giudice dell’appello, in particolare, non manifesta di aver analizzato il timbro postale con annullo del francobollo apposto sul documento, o quantomeno non chiarisce le ragioni per le quali non ne ha riconosciuto l’efficacia probante. Risulta dall’esame della scrittura privata, prodotta dal ricorrente in appello come documento n. 3, che è effettivamente presente l’annotazione di quanto affermato dal B.E., in contrasto con la decisione della CTR: “Egregio B.E. … io sottoscritto Z.M.nato a Brescia il 14 giugno 1962 … dichiaro di aver ricevuto personalmente, ma in nome e per conto di SLM … un prestito in contanti di Euro 50.000,00 in data 23/04/04 e Euro 50.000,00 in data 28/04/04 … Lonato 28/04/04 … In calce: francobollo da Euro 0,60 annullato il 28/4/04 dell’ufficio postale di Colombare di Sirmione” (rie., p. 13). Si tratta di dati peraltro non contestati dall’Amministrazione finanziaria.
7.1.1 Occorre, in proposito, ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, “quanto al requisito della data certa, è appena il caso di ricordare come già altre volte questa Corte abbia avuto modo di chiarire che il timbro postale deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto, poiché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita; e ciò anche nell’ipotesi che il timbro postale di annullo del francobollo sia quello contemplato dall’art. 41 b), d.p.r. 156/1973 (oggi abrogato dal d. lgs. n. 261 dal 1999), riferito, come nella specie, alla corrispondenza ed “a corso particolare”, l’una e l’altra timbratura provenendo da dipendenti dell’amministrazione postale, con pari garanzia di autenticità. Donde consegue che spetta eventualmente al terzo, il quale contesti la certezza della data, l’onere di fornire la prova specifica del fatto anomalo della redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso dalla data così accertata. Con l’ulteriore decisiva precisazione che, in ogni caso, l’apprezzamento se un fatto o un atto possa essere considerato equipollente di quei fatti tipici indicati dall’art. 2704 e.e. come idonei ad offrire certezza sull’anteriorità della formazione del documento è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata“, Cass. sez. I, 19.3.2004, n. 5561 (ex multis Cass. sez. II, 22.4.2016, n. 8206; Cass. sez. I, 30.11.2006, n. 25546; Cass., sez. III, 22.7.2005, n. 15422). La CTR non chiarisce i motivi per cui la data apposta mediante timbro postale con annullo di francobollo non sia da considerarsi certa, e neppure illustra perché abbia ritenuto di escludere tale eventualità, fornendo sul punto una motivazione tautologica, da considerarsi meramente apparente.
7.2 La sentenza impugnata non si attiene sul punto, pertanto, ai principi espressi da questa Corte, ed occorre in conseguenza accogliere i motivi secondo e terzo, così congiuntamente trattati, e rinviare alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. staccata di Brescia, la quale, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità. I restanti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
La Corte,
P.Q.M.
accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti da B.E., assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a liquidare le spese di lite del giudizio di legittimità.