cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE –  Sentenza n. 404 depositata il 10 gennaio 2023 – Nell’ipotesi di licenziamento intimato in epoca anteriore al trasferimento la norma di garanzia di cui all’art. 2112 c.c. può operare solo a condizione che sia successivamente dichiarata la nullità o l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente, “la declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo – sul piano logico e su quello giuridico – rispetto all’accertamento del trasferimento d’azienda e dei suoi effetti”, con la conseguenza che la contestazione del licenziamento resta sottoposta alla regole sue proprie, e tra queste all’onere di impugnazione nei termini di decadenza di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012

Nell’ipotesi di licenziamento intimato in epoca anteriore al trasferimento la norma di garanzia di cui all’art. 2112 c.c. può operare solo a condizione che sia successivamente dichiarata la nullità o l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente, “la declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo - sul piano logico e su quello giuridico - rispetto all'accertamento del trasferimento d'azienda e dei suoi effetti”, con la conseguenza che la contestazione del licenziamento resta sottoposta alla regole sue proprie, e tra queste all’onere di impugnazione nei termini di decadenza di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38131 depositata il 30 dicembre 2022 – In tema di accise ove sia noto e certo il luogo in cui sia avvenuta l’infrazione o una irregolarità idonea a comportare l’esigibilità del diritto d’accisa, la facoltà di riscossione spetta allo Stato membro del luogo in questione (art. 20, par. 1, dir. 92/12). Diversamente, invece, l’art. 20, par. 2 e 3, dir cit. stabilisce delle presunzioni, rispettivamente, a favore dello Stato membro in cui l’infrazione sia stata accertata» ovvero, qualora i prodotti non siano giunti a destinazione e non sia possibile stabilire dove la violazione si è verificata, a favore dello “Stato membro di partenza”

In tema di accise ove sia noto e certo il luogo in cui sia avvenuta l'infrazione o una irregolarità idonea a comportare l'esigibilità del diritto d'accisa, la facoltà di riscossione spetta allo Stato membro del luogo in questione (art. 20, par. 1, dir. 92/12). Diversamente, invece, l'art. 20, par. 2 e 3, dir cit. stabilisce delle presunzioni, rispettivamente, a favore dello Stato membro in cui l'infrazione sia stata accertata» ovvero, qualora i prodotti non siano giunti a destinazione e non sia possibile stabilire dove la violazione si è verificata, a favore dello "Stato membro di partenza"

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38122 depositata il 30 dicembre 2022 – In presenza di operazioni antieconomiche, l’Amministrazione ha il potere di valutare costi e ricavi esposti in bilanci e dichiarazioni e di rettificarli, utilizzando a tal fine come parametro il prezzo di mercato

In presenza di operazioni antieconomiche, l'Amministrazione ha il potere di valutare costi e ricavi esposti in bilanci e dichiarazioni e di rettificarli, utilizzando a tal fine come parametro il prezzo di mercato

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38121 depositata il 30 dicembre 2022 – Il mancato riconoscimento dei costi per difetto di documentazione da parte del giudice di merito ha totalmente omesso di prendere in considerazione la documentata esistenza dei costi sostenuti dalla società nell’anno d’imposta rilevante, costi di cui la medesima aveva chiesto che si tenesse debito conto sin dall’atto introduttivo del giudizio, la CTR, omettendo alcuna considerazione di siffatta nuova produzione, quantunque effettuata solo dinanzi a sé, e viepiù ignorando il contraddittorio scritto sviluppatosi tra le parti in ordine alla sua efficacia dimostrativa, si è prodotta in una motivazione pedissequamente reiterativa di quella della sentenza di primo grado e perciò deducente, a sostegno della ritenuta legittimità del disconoscimento dei costi, “la mancanza di alcuna documentazione in merito

Il mancato riconoscimento dei costi per difetto di documentazione da parte del giudice di merito ha totalmente omesso di prendere in considerazione la documentata esistenza dei costi sostenuti dalla società nell'anno d'imposta rilevante, costi di cui la medesima aveva chiesto che si tenesse debito conto sin dall'atto introduttivo del giudizio, la CTR, omettendo alcuna considerazione di siffatta nuova produzione, quantunque effettuata solo dinanzi a sé, e viepiù ignorando il contraddittorio scritto sviluppatosi tra le parti in ordine alla sua efficacia dimostrativa, si è prodotta in una motivazione pedissequamente reiterativa di quella della sentenza di primo grado e perciò deducente, a sostegno della ritenuta legittimità del disconoscimento dei costi, "la mancanza di alcuna documentazione in merito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38116 depositata il 29 dicembre 2022 – La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 l. n. 212/2000 e dall’art. 3 l. n. 241/1990, essendo l’obbligo di motivazione rafforzato solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente e, quindi, costituisca atto impositivo

La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, essendo l’obbligo di motivazione rafforzato solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente e, quindi, costituisca atto impositivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38119 depositata il 29 dicembre 2022 – In caso di cartella emessa sulla base della dichiarazione del contribuente «l’obbligo di motivazione si atteggia diversamente rispetto ai casi di rettifica dei risultati della dichiarazione, di guisa che il contribuente si trova nella condizione ottimale per poter agevolmente individuare i tassi d’interesse previsti dalla legge per il debito fiscale nascente dalla dichiarazione, senza necessità di ulteriori specifiche indicazioni […] essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un’operazione matematica

In caso di cartella emessa sulla base della dichiarazione del contribuente «l’obbligo di motivazione si atteggia diversamente rispetto ai casi di rettifica dei risultati della dichiarazione, di guisa che il contribuente si trova nella condizione ottimale per poter agevolmente individuare i tassi d’interesse previsti dalla legge per il debito fiscale nascente dalla dichiarazione, senza necessità di ulteriori specifiche indicazioni […] essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38069 depositata il 29 dicembre 2022 – Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37207 depositata il 20 dicembre 2022 – La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall’art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona per cui l’obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento

La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona per cui l'obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento

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