cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37450 depositata il 21 dicembre 2022 – In caso di omessa dichiarazione, come previsto dall’art. 41, d.P.R. n. 600/1973, l’amministrazione determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, avvalendosi anche di presunzioni, pur eventualmente basate su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione o concordanza. Tale ricostruzione deve tenere in considerazione i costi dei maggiori ricavi accertati, anche se forfettariamente determinati, salvo che il contribuente non provi documentalmente ulteriori costi

In caso di omessa dichiarazione, come previsto dall’art. 41, d.P.R. n. 600/1973, l’amministrazione determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, avvalendosi anche di presunzioni, pur eventualmente basate su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione o concordanza. Tale ricostruzione deve tenere in considerazione i costi dei maggiori ricavi accertati, anche se forfettariamente determinati, salvo che il contribuente non provi documentalmente ulteriori costi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37352 depositata il 20 dicembre 2022 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salvo la prova contraria. Nell’ordinamento non esiste affatto un divieto di praesumptio de praesumpto, “in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2727 e 2729, c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l’accertamento del fatto ignoto

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salvo la prova contraria. Nell’ordinamento non esiste affatto un divieto di praesumptio de praesumpto, “in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2727 e 2729, c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l'accertamento del fatto ignoto

Corte di Cassazione ordinanza n. 29468 depositata il 10 ottobre 2022 – Per la Corte Suprema è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza

Per la Corte Suprema è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza

Corte di Cassazione ordinanza n. 29434 depositata il 10 ottobre 2022 – L’intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti

L’intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37356 depositata il 20 dicembre 2022 – Quando si controverte dell’Irap dovuta da una società di persone, trattandosi di imposta da imputarsi per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento avente per oggetto la medesima

Quando si controverte dell'Irap dovuta da una società di persone, trattandosi di imposta da imputarsi per trasparenza ai soci, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento avente per oggetto la medesima

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37255 depositata il 20 dicembre 2022 – Il controllo richiesto al cessionario o al committente dall’art. 6, ottavo comma, del d.lgs. n. 471 del 1997 è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura, e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota ed all’ammontare dell’imposta e dell’imponibile. La regolarizzazione richiesta al cessionario o committente consiste nel fornire le indicazioni dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale appunto elenca gli elementi da inserirsi nella fattura, salve le ipotesi in cui il cessionario/committente di beni o servizi non si limiti ad operare ab externo

Il controllo richiesto al cessionario o al committente dall’art. 6, ottavo comma, del d.lgs. n. 471 del 1997 è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura, e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi, all'ammontare del corrispettivo, all'aliquota ed all'ammontare dell'imposta e dell'imponibile. La regolarizzazione richiesta al cessionario o committente consiste nel fornire le indicazioni dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale appunto elenca gli elementi da inserirsi nella fattura, salve le ipotesi in cui il cessionario/committente di beni o servizi non si limiti ad operare ab externo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36992 depositata il 16 dicembre 2022 – L’espressione “esercizio per professione abituale” dell’attività va intesa, più semplicemente, come esercizio dell’attività in via abituale, cioè non meramente occasionale. Occorre, cioè, che l’attività sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità. Non può escludersi la qualità di imprenditore in colui il quale compia un unico affare, di non trascurabile rilevanza economica, a seguito dello svolgimento di un’attività che abbia richiesto una pluralità di operazioni

L'espressione "esercizio per professione abituale" dell'attività va intesa, più semplicemente, come esercizio dell'attività in via abituale, cioè non meramente occasionale. Occorre, cioè, che l'attività sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità. Non può escludersi la qualità di imprenditore in colui il quale compia un unico affare, di non trascurabile rilevanza economica, a seguito dello svolgimento di un'attività che abbia richiesto una pluralità di operazioni

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