cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 17492 depositata il 31 maggio 2022 – Nell’ipotesi di «doppia conforme» prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (omesso esame fatto decisivo), deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

Nell'ipotesi di «doppia conforme» prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (omesso esame fatto decisivo), deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

Corte di Cassazione sentenza n. 17491 depositata il 31 maggio 2022 – Il vizio di violazione di legge, che consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, ma si critica la ricostruzione del fatto materiale e si rimette in discussione l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Il vizio di violazione di legge, che consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) e postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, ma si critica la ricostruzione del fatto materiale e si rimette in discussione l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 giugno 2022, n. 20190 – L’omesso esame di un “fatto” decisivo per il giudizio, e riferito ad un preciso accadimento fenomenico o di una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, diversamente la mancata considerazione di una “questione” costituisce l’omessa pronuncia

L’omesso esame di un "fatto" decisivo per il giudizio, e riferito ad un preciso accadimento fenomenico o di una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, diversamente la mancata considerazione di una "questione" costituisce l’omessa pronuncia

Corte di Cassazione sentenza n. 17487 depositata il 31 maggio 2022 – Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti l’effettività del rapporto associativo

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti l'effettività del rapporto associativo

Corte di Cassazione sentenza n. 17486 depositata il 31 maggio 2022 – Il principio di non contestazione, il relativo onere, e le conseguenze processuali che ne derivano devono essere riferiti alle allegazioni di fatto e non alle prospettazioni in diritto formulate dalla controparte

Il principio di non contestazione, il relativo onere, e le conseguenze processuali che ne derivano devono essere riferiti alle allegazioni di fatto e non alle prospettazioni in diritto formulate dalla controparte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2022, n. 19397 – In tema di IRAP, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione

In tema di IRAP, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione

Corte di Cassazione sentenza n. 17483 depositata il 31 maggio 2022 – La motivazione della sentenza tributaria per relationem «è legittima soltanto nel caso in cui: a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti ovvero b) riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata» e nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza  non  ancora  passata  in  giudicato,  purché  resti «autosufficiente»,  riproducendo  i  contenuti  mutuati  e  rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica

La motivazione della sentenza tributaria per relationem «è legittima soltanto nel caso in cui: a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti ovvero b) riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata» e nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza  non  ancora  passata  in  giudicato,  purché  resti «autosufficiente»,  riproducendo  i  contenuti  mutuati  e  rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica

Torna in cima