cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 17480 depositata il 31 maggio 2022 – I fatti storici denunciati da parte ricorrente pur essendo stati dedotti sin dal primo grado di giudizio, non vedono adeguatamente illustrato il giudizio di decisività, inteso come percorso logico-argomentativo secondo il quale la considerazione dei fatti non oggetto di esame da parte del giudice del merito avrebbe potuto comportare, secondo parametri di elevata probabilità logica, un esito diverso della controversia

I fatti storici denunciati da parte ricorrente pur essendo stati dedotti sin dal primo grado di giudizio, non vedono adeguatamente illustrato il giudizio di decisività, inteso come percorso logico-argomentativo secondo il quale la considerazione dei fatti non oggetto di esame da parte del giudice del merito avrebbe potuto comportare, secondo parametri di elevata probabilità logica, un esito diverso della controversia

Corte di Cassazione sentenza n. 17481 depositata il 31 maggio 2022 – In materia di riscossione l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità

In materia di riscossione l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità

Corte di Cassazione sentenza n. 17479 depositata il 31 maggio 2022 – In tema di sanzioni per il ritardo nel versamento dell’accisa su birre e bevande alcoliche, l’art. 13, comma  primo, del d.lgs. 18  dicembre 1997,  n. 471 consente la riduzione della sanziona per il ritardato versamento dell’accisa, in caso di ritardo non superiore ai quindici giorni, operi per ogni ipotesi, dunque anche prescindendo dalla sussistenza di garanzia reale o personale per l’intero credito, trattandosi di requisito espunto, con applicabilità immediata di detta normativa

In tema di sanzioni per il ritardo nel versamento dell'accisa su birre e bevande alcoliche, l'art. 13, comma  primo, del d.lgs. 18  dicembre 1997,  n. 471 consente la riduzione della sanziona per il ritardato versamento dell'accisa, in caso di ritardo non superiore ai quindici giorni, operi per ogni ipotesi, dunque anche prescindendo dalla sussistenza di garanzia reale o personale per l'intero credito, trattandosi di requisito espunto, con applicabilità immediata di detta normativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2022, n. 18947 – In tema di Irap é escluso la configurabilità del requisito dell’autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell’espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario, della collaborazione part time di un terzo, di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico

In tema di Irap é escluso la configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell'espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario, della collaborazione part time di un terzo, di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico

Corte di Cassazione sentenza n. 17476 depositata il 31 maggio 2022 – Poiché l’unico oggetto del giudizio di legittimità è costituito dalla sentenza impugnata, è inammissibile il motivo di ricorso con cui si denuncino direttamente vizi dell’avviso di accertamento. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritte, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate

Poiché l'unico oggetto del giudizio di legittimità è costituito dalla sentenza impugnata, è inammissibile il motivo di ricorso con cui si denuncino direttamente vizi dell'avviso di accertamento. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritte, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate

Corte di Cassazione ordinanza n. 17475 depositata il 31 maggio 2022 – La procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore, costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile

La procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore, costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile

Corte di Cassazione ordinanza n. 17411 depositata il 30 maggio 2022 – In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, 917, art. 5 e dei soci delle stesse comportano che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, 917, art. 5 e dei soci delle stesse comportano che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

Corte di Cassazione ordinanza n. 17359 depositata il 30 maggio 2022 – E’ denunciabile l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nei cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni

E' denunciabile l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nei cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni

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