cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 16106 depositata il 19 maggio 2022 – In materia di determinazione del reddito d’impresa, il preponente può dedurre fiscalmente il costo delle provvigioni passive nel periodo d’imposta in cui i ricavi “procurati” dall’agente concorrono a formare il reddito del medesimo preponente, sempre che in tale esercizio siano rispettati i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità di cui ali’ art. 109, primo comma, d.P.R. n. 917 del 1986

In materia di determinazione del reddito d'impresa, il preponente può dedurre fiscalmente il costo delle provvigioni passive nel periodo d'imposta in cui i ricavi "procurati" dall'agente concorrono a formare il reddito del medesimo preponente, sempre che in tale esercizio siano rispettati i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità di cui ali' art. 109, primo comma, d.P.R. n. 917 del 1986

Corte di Cassazione sentenza n. 16103 depositata il 19 maggio 2022 – In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’imposta sul valore aggiunto, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere  di  accertamento  o  di  rettifica dell’imponibile e dell’imposta  dovuta,  senza  che  abbia  adottato alcun provvedimento

In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'imposta sul valore aggiunto, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere  di  accertamento  o  di  rettifica dell'imponibile e dell'imposta  dovuta,  senza  che  abbia  adottato alcun provvedimento

Corte di Cassazione sentenza n. 16102 depositata il 19 maggio 2022 – Un regime  di calcolo  degli interessi  dovuti  dall’erario  che non assuma come dies a quo il giorno in cui l’eccedenza dell’iva avrebbe dovuto essere normalmente rimborsata ai  sensi  della direttiva iva risulta, in linea di  principio,  contrario  alle  esigenze dettate dall’art. 183  della  direttiva  iva

Un regime  di calcolo  degli interessi  dovuti  dall'erario  che non assuma come dies a quo il giorno in cui l'eccedenza dell'iva avrebbe dovuto essere normalmente rimborsata ai  sensi  della direttiva iva risulta, in linea di  principio,  contrario  alle  esigenze dettate dall'art. 183  della  direttiva  iva

Corte di Cassazione sentenza n. 16099 depositata il 19 maggio 2022 – In tema di rimborso dell’eccedenza  detraibile  dell’iva, qualora l’amministrazione si sia valsa del fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. 18 novembre 19i.3, n. 2440, l’accertata insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo era stato disposto comporta che il credito richiesto a rimborso anche nel periodo di vigenza del fermo produce interessi, con decorrenza dal momento in cui essi sono diventati esigibili, anche se il fermo non sia stato impugnato

In tema di rimborso dell'eccedenza  detraibile  dell'iva, qualora l'amministrazione si sia valsa del fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. 18 novembre 19i.3, n. 2440, l'accertata insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo era stato disposto comporta che il credito richiesto a rimborso anche nel periodo di vigenza del fermo produce interessi, con decorrenza dal momento in cui essi sono diventati esigibili, anche se il fermo non sia stato impugnato

Corte di Cassazione sentenza n. 16095 depositata il 19 maggio 2022 – Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della  pretesa fiscale, non estendendosi anche alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi  del  credito tributario, che resta sempre deducibile

Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della  pretesa fiscale, non estendendosi anche alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi  del  credito tributario, che resta sempre deducibile

Corte di Cassazione sentenza n. 16092 depositata il 19 maggio 2022 – Ove l’Amministrazione finanziaria, contesti «che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inse­rite nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto es­serlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Ove l'Amministrazione finanziaria, contesti «che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inse­rite nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto es­serlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Corte di Cassazione ordinanza n. 16080 depositata il 18 maggio 2022 – Anche nel giudizio tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l’impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, n. 546, ha l’onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario; sia che, in conseguenza di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo

Anche nel giudizio tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, n. 546, ha l’onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario; sia che, in conseguenza di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo

Corte di Cassazione ordinanza n. 16079 depositata il 18 maggio 2022 – In tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l’onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica.

In tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, appreso l'esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l'onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica.

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