cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 16042 depositata il 18 maggio 2022 – La motivazione di una sentenza si connota di mera apparenza, rendendo la sentenza nulla, perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture 

La motivazione di una sentenza si connota di mera apparenza, rendendo la sentenza nulla, perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture 

Corte di Cassazione ordinanza n. 15902 depositata il 18 maggio 2022 – L’art. 6 del d.lgs. n. 218 del  1997 stabilisce, al comma 2, che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato «avviso di accertamento  o di rettifica», qualora questo non sia stato preceduto dall’invito a  comparire  dell’ufficio  e sempreché non lo abbia già impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione a norma del comma 3 dello stesso art. 6, la presentazione  di  tale istanza determina  la sospensione per un periodo di novanta giorni «del  termine  per  l’impugnazione  indicata  al  comma  2»

L'art. 6 del d.lgs. n. 218 del  1997 stabilisce, al comma 2, che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato «avviso di accertamento  o di rettifica», qualora questo non sia stato preceduto dall'invito a  comparire  dell'ufficio  e sempreché non lo abbia già impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione a norma del comma 3 dello stesso art. 6, la presentazione  di  tale istanza determina  la sospensione per un periodo di novanta giorni «del  termine  per  l'impugnazione  indicata  al  comma  2»

Corte di Cassazione ordinanza n. 15698 depositata il 17 maggio 2022 – Nel  processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci

Nel  processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci

Corte di Cassazione ordinanza n. 15695 depositata il 17 maggio 2022 – In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del l.992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati,  non  è  ammissibile  l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini

In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del l.992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati,  non  è  ammissibile  l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini

Corte di Cassazione ordinanza n. 15690 depositata il 17 maggio 2022 – In tema di  accertamento,  resta  invariata  la  presunzione legale    posta   dall’art.   32   del   d.P.R.    n.    600    del   1973   con   riferimento ai versamenti effettuati   su   un   conto   corrente   dal   professionista   o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti

In tema di  accertamento,  resta  invariata  la  presunzione legale    posta   dall'art.   32   del   d.P.R.    n.    600    del   1973   con   riferimento ai versamenti effettuati   su   un   conto   corrente   dal   professionista   o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti

Corte di Cassazione ordinanza n. 15679 depositata il 17 maggio 2022 – Nel   giudizio   di   legittimità,   la   deduzione   del   vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano  puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della  tempestività  e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi

Nel   giudizio   di   legittimità,   la   deduzione   del   vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano  puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della  tempestività  e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi

Corte di Cassazione ordinanza n. 15674 depositata il 17 maggio 2022 – La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via

Corte di Cassazione ordinanza n. 15666 depositata il 17 maggio 2022 – Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità  di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell’atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo

Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità  di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo

Torna in cima