Corte di Cassazione ordinanza n. 15902 depositata il 18 maggio 2022
accertamento con adesione – sospensione dei termini per il ricorso
RITENUTO CHE:
1. con sentenza n. 1924/14/15, depositata il 7 maggio 2015, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, in riforma della sentenza 8/1/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, con condanna al pagamento delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate di Lecco aveva provveduto alla revoca delle agevolazioni fiscali per la formazione ed arrotondamento della piccola proprietà contadina, in relazione all’acquisto di alcuni terreni nel Comune di Montevecchia, rilevando che, dalla mancata compilazione del quadro VE “volume di affari” nelle dichiarazioni dei redditi presentate dall’acquirente Cagliati Franco dal 2004 al 2008, si potesse desumere l’omesso svolgimento di attività di natura agricola;
3. la Commissione di primo grado, ritenuta l’ammissibilità del ricorso, tenuto conto del prolungamento dei termini connessi al diniego dell’accertamento per adesione proposto dal contribuente, aveva accolto il ricorso sul presupposto che risultasse provato lo svolgimento di un’attività esente da dichiarazione perché non eccedente i limiti di cui all’art. 32 TUIR;
4. la CTR aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, e dichiarato l’inammissibilità del ricorso di I grado per tardività, escludendo l’applicabilità della sospensione dei termini, derivante dalla presentazione di una istanza di accertamento per adesione, avverso un avviso di liquidazione conseguente ad una mera attività di controllo, ritenuto non definibile mediante la suddetta procedura;
5. avverso la sentenza di appello, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 4 dicembre 2015, affidato a tre motivi: l’Agenzia si costituiva tardivamente ai soli fini di una eventuale partecipazione all’udienza.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo di ricorso, i contribuenti censuravano la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 218 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver escluso l’avviso di liquidazione impugnato dall’ambito applicativo dell’istituto dell’accertamento per adesione;
2. con il secondo motivo deducevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver omesso di rilevare la violazione del dovere di correttezza da parte dell’Ufficio, che aveva provveduto al diniego solo successivamente alla scadenza del termine per impugnare;
3. con il terzo motivo deducevano l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, 5 c.p.c., per aver omesso di esaminare il motivo relativo alla spettanza dell’agevolazione per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui alla l. n. 604 del 1954.
OSSERVA CHE:
1 Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.
L’art. 21, comma 1, prima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato»; l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997 prevede che «l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto» può essere definito con adesione del contribuente «secondo le disposizioni seguenti».
Per quanto qui rilevante, l’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 stabilisce, al comma 2, che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato «avviso di accertamento o di rettifica», qualora questo non sia stato preceduto dall’invito a comparire dell’ufficio e sempreché non lo abbia già impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione a norma del comma 3 dello stesso art. 6, la presentazione di tale istanza determina la sospensione per un periodo di novanta giorni «del termine per l’impugnazione indicata al comma 2», cioè del termine per il ricorso, davanti alla commissione tributaria provinciale, avverso il predetto «avviso di accertamento o di rettifica» a norma del citato art. 21.
2. Risultando la seconda disposizione legislativa speciale rispetto alla prima, al fine dell’ammissibilità del ricorso introduttivo della lite, la questione di diritto oggetto del presente giudizio è stabilire se la normativa in materia di accertamento con adesione sia o meno applicabile all’avviso di liquidazione impugnato, e quindi se tale atto debba considerarsi “impositivo” oppure meramente “liquidatorio”.
Ai fini di tale valutazione, è costante l’indirizzo di legittimità – formatosi su altra ma analoga disposizione condonistica – che “in tema di condono fiscale ciò che rileva ai fini della qualificazione dell’atto come impositivo e della conseguente inclusione della relativa controversia nell’ambito applicativo della l. n. 289 del 2002, art. 16, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell’atto stesso. Pertanto, con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, la definizione dell’atto come “avviso di liquidazione” non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, essendo sufficiente che la sua contestazione da parte del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell’obbligazione tributaria” (Vedi Cass. n. 5158/2014; n. 20731/2010; n. 13136/2016 ed altre).
Questa impostazione, incentrata su un criterio di effettività, è stata successivamente recepita dalla stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare 6/E del 11 aprile 2019, dove si osserva (§ 2.3.4): “con riferimento agli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell’imposta di successione, si osserva che tali atti non presuppongono, di norma, operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Occorre tuttavia evidenziare che, ai fini della definizione, rileva la natura sostanziale dell’atto impugnato, che prescinde dal “nomen iuris” utilizzato nella specie.”
Questa Corte ha così già affermato che “In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione. (Vedi Cass. n. 20683 del 2021)
In continuità Cass. SU n. 18298 del 2021 ha ritenuto che “In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.”
3. Dando applicazione a tali principi, ritiene il Collegio che, indipendentemente dal nomen utilizzato per la qualificazione dell’avviso impugnato, la lite abbia ad oggetto un atto impositivo, e non di mera liquidazione, in quanto la ripresa a tassazione è conseguita alla revoca di un’agevolazione fiscale applicata all’atto della registrazione dell’atto, previo accertamento dell’insussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento, vertendo la res litigiosa proprio sulla sussistenza o meno dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo.
Va infatti ricordato che la potestà impositiva in materia di imposta di registro può esprimersi non soltanto mediante la contestazione della base imponibile o la natura dell’atto sottoposto a registrazione, ma anche attraverso la negazione dei requisiti per la tassazione in misura fissa, che porta all’applicazione di una maggiore aliquota per il disconoscimento di presupposti agevolativi. (Vedi anche Cass. n. 38288 del 2021)
4. Ritenuto, pertanto, che l’atto impugnato debba essere considerato come un avviso di accertamento e che la fattispecie concreta vada sussunta nelle previsioni di cui all’art. 6, commi 2-3, del lgs. n. 218 del 1997, erroneamente esclusa dal giudice tributario di appello, pacifico che il de cuius dei contribuenti avesse attivato tempestivamente la procedura di accertamento con adesione, ne consegue che al caso di specie non poteva applicarsi il termine ordinario di proposizione dei ricorsi introduttivi di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, bensì quello speciale previsto dalle citate disposizioni legislative in materia di accertamento con adesione.
5. Assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame, ed anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13172 - La sospensione del termine per l'impugnazione, prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, opera solo dalla data di presentazione, da parte del contribuente, dell'istanza di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 luglio 2019, n. 20460 - In tema di accertamento con adesione, la presentazione da parte del contribuente della relativa istanza determina, a norma degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, la sospensione di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13839 depositata il 3 maggio 2022 - Nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, tuttavia, il socio potrà fare valere le proprie ragioni nel…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36919 depositata il 16 dicembre 2022 - In tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all'istanza interrompe il termine di…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 2133 depositata il 22 gennaio 2024 - L'art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l'art.…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 21356 depositata il 6 luglio 2022 - Se è vero che il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa - e concernente l'avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…