Corte di Cassazione ordinanza n. 15902 depositata il 18 maggio 2022 – L’art. 6 del d.lgs. n. 218 del  1997 stabilisce, al comma 2, che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato «avviso di accertamento  o di rettifica», qualora questo non sia stato preceduto dall’invito a  comparire  dell’ufficio  e sempreché non lo abbia già impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione a norma del comma 3 dello stesso art. 6, la presentazione  di  tale istanza determina  la sospensione per un periodo di novanta giorni «del  termine  per  l’impugnazione  indicata  al  comma  2»