cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 maggio 2022, n. 17413 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 maggio 2022, n. 17241 – La riduzione della pretesa dell’Ufficio in sede di appello non ha determinato alcuna domanda nuova, rimanendo invariata la causa petendi (imposizione di indennità percepite a seguito di transazione novativa con il proprio datore di lavoro) ed il petitum (pagamento dell’IRPEF, sia pure per un minore importo rispetto a quello portato in cartella)

La riduzione della pretesa dell’Ufficio in sede di appello non ha determinato alcuna domanda nuova, rimanendo invariata la causa petendi (imposizione di indennità percepite a seguito di transazione novativa con il proprio datore di lavoro) ed il petitum (pagamento dell’IRPEF, sia pure per un minore importo rispetto a quello portato in cartella)

Corte di Cassazione ordinanza n. 15490 depositata il 16 maggio 2022 – Nel processo tributario d’appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell’eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell’appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione. Nel contenzioso tributario, l’appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell’appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente

Nel processo tributario d'appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione. Nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente

Corte di Cassazione ordinanza n. 15486 depositata il 16 maggio 2022 – Ai sensi dell’allegato A, sezione sesta, del d.lgs. n. 194 del 2008, sono soggetti alla tariffa di controllo sanitario anche i distributori e commercianti operanti nel settore alimentare degli ortofrutticoli freschi

Ai sensi dell'allegato A, sezione sesta, del d.lgs. n. 194 del 2008, sono soggetti alla tariffa di controllo sanitario anche i distributori e commercianti operanti nel settore alimentare degli ortofrutticoli freschi

Corte di Cassazione ordinanza n. 15484 depositata il 16 maggio 2022 – Nel processo tributario, l’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l’estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d’ufficio, ex 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento

Nel processo tributario, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio, ex 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 15482 depositata il 16 maggio 2022 – Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario per la riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario tra i due soggetti

Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'Ente impositore quanto del Concessionario per la riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario tra i due soggetti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2022, n. 17177 – I contributi pubblici percepiti per attività di formazione professionale di soggetti terzi non possono essere esclusi dall’assoggettabilità ad IRAP perché per essi non è prevista una correlazione diretta tra l’importo erogato a titolo di contributo ed il corrispondente componente negativo indeducibile

I contributi pubblici percepiti per attività di formazione professionale di soggetti terzi non possono essere esclusi dall’assoggettabilità ad IRAP perché per essi non è prevista una correlazione diretta tra l'importo erogato a titolo di contributo ed il corrispondente componente negativo indeducibile

Corte di Cassazione ordinanza n. 15445 depositata il 16 maggio 2022 – In tema di “accertamento   standardizzato”   mediante   parametri   o studi di settore,   il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale  e imprescindibile  del  giusto  procedimento  che  legittima  l’azione  amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del  singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa. Ne consegue che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri

In tema di "accertamento   standardizzato"   mediante   parametri   o studi di settore,   il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale  e imprescindibile  del  giusto  procedimento  che  legittima  l'azione  amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del  singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa. Ne consegue che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri

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