cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 15439 depositata il 16 maggio 2022 – In tema di contenzioso tributario, l’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 – richiamato, per il giudizio d’appello, dal successivo art. 53 – va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza  di  attestazione,   da   parte   del ricorrente,   della conformità tra l’atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva  difformità, accertabile d’ufficio in caso di omissione dell’attestazione

In tema di contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - richiamato, per il giudizio d'appello, dal successivo art. 53 - va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza  di  attestazione,   da   parte   del ricorrente,   della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva  difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 15437 depositata il 16 maggio 2022 – Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riu­nione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse

Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riu­nione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse

Corte di Cassazione ordinanza n. 15135 depositata il 12 maggio 2022 – Si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un errar in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione

Si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un errar in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 15123 depositata il 12 maggio 2022 – La revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali», integra,  dunque,  il presupposto degli «atti attributivi delle nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento classe, e rendita catastale, attribuite all’unità immobiliare

La revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali», integra,  dunque,  il presupposto degli «atti attributivi delle nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento classe, e rendita catastale, attribuite all'unità immobiliare

Corte di Cassazione ordinanza n. 15067 depositata il 12 maggio 2022 – La prova che i beni trasportati  siano  effettivamente stati oggetto di un’esportazione, ossia di una cessione di beni al di fuori dell’Unione, dev’essere dimostrata in un modo reputato soddisfacente dalle autorità tributarie competenti e questo requisito riguarda, appunto, le condizioni sostanziali necessarie per l’applicazione del regime, non già un obbligo meramente formale

La prova che i beni trasportati  siano  effettivamente stati oggetto di un'esportazione, ossia di una cessione di beni al di fuori dell'Unione, dev'essere dimostrata in un modo reputato soddisfacente dalle autorità tributarie competenti e questo requisito riguarda, appunto, le condizioni sostanziali necessarie per l'applicazione del regime, non già un obbligo meramente formale

Corte di Cassazione ordinanza n. 15064 depositata il 12 maggio 2022 – In tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggetti­vamente inesistenti, ai sensi della disposizione di legge summenzionata, che ha portata retroattiva ed è applicabile anche d’ufficio, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o  servizi  non effettivamente scambiati  o pre­stati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto  di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predet­te spese

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggetti­vamente inesistenti, ai sensi della disposizione di legge summenzionata, che ha portata retroattiva ed è applicabile anche d'ufficio, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o  servizi  non effettivamente scambiati  o pre­stati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto  di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predet­te spese

Corte di Cassazione ordinanza n. 15063 depositata il 12 maggio 2022 – La cartella di pagamento, che non sia preceduta  dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo

La cartella di pagamento, che non sia preceduta  dalla comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo

Corte di Cassazione ordinanza n. 15062 depositata il 12 maggio 2022 – Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate da/l’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento  risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi omissioni od errori dell’amministrazione stessa

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate da/l'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento  risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi omissioni od errori dell'amministrazione stessa

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