cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16512 – In tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e quindi un lucro cessante, mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa, costituente danno emergente

In tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e quindi un lucro cessante, mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa, costituente danno emergente

Corte di Cassazione ordinanza n. 15060 depositata il 12 maggio 2022 – Il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.p.R. n. 322 d,el 1998, non essendo sufficiente la semplice indicazione del credito nella prima dichiarazione utile, fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso del credito per il quale si è maturata la decadenza dall’esercizio del diritto di detrazione

Il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato entro il termine previsto  per  la  presentazione  della  dichiarazione relativa  al secondo  anno successivo  a quello nel quale è  sorto ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  d.p.R.  n.  322   d,el  1998,  non essendo sufficiente la semplice indicazione del credito nella prima dichiarazione utile, fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso del credito per il quale si è maturata la decadenza dall'esercizio del diritto di detrazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 15050 depositata l’ 11 maggio 2022 – In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall’Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore

In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore

Corte di Cassazione ordinanza n. 15041 depositata l’ 11 maggio 2022 – L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento

L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento

Corte di Cassazione ordinanza n. 14932 depositata l’ 11 maggio 2022 – La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall’art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell’attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, di cui all’art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell’atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell’intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento

La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare, di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 14893 depositata l’ 11 maggio 2022 – L’art. 64, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui subordina l’ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell’accertamento in fatto, non si riferisce all’inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l’impugnazione, ma a quella derivante dalle preclusioni relative all’oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all’impossibilità di contestare l’accertamento in fatto in sede di legittimità, per cui è ammissibile la revocazione ordinaria avverso una sentenza della commissione tributaria regionale inoppugnabile sotto il profilo dell’accertamento in fatto, ancorché non sia ancora scaduto il termine per la proposizione  del ricorso per cassazione

L'art. 64, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui subordina l'ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell'accertamento in fatto, non si riferisce all'inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l'impugnazione, ma a quella derivante dalle preclusioni relative all'oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all'impossibilità di contestare l'accertamento in fatto in sede di legittimità, per cui è ammissibile la revocazione ordinaria avverso una sentenza della commissione tributaria regionale inoppugnabile sotto il profilo dell'accertamento in fatto, ancorché non sia ancora scaduto il termine per la proposizione  del ricorso per cassazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 14889 depositata l’ 11 maggio 2022 – La partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni , pur in mancanza di un approvazione  espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l’onere di formulare immediatamente il proprio dissenso ad eccezione in cui la partecipazione del contribuente sia costituita dalla semplice assistenza silente e non collaborativa

La partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni , pur in mancanza di un approvazione  espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l'onere di formulare immediatamente il proprio dissenso ad eccezione in cui la partecipazione del contribuente sia costituita dalla semplice assistenza silente e non collaborativa

Corte di Cassazione ordinanza n. 14855 depositata l’ 11 maggio 2022 – E’ affetto  da inesistenza giuridica, o nullità radicale, il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio correttamente  intestato alle parti del giudizio, ma recante una motivazione  e il dispositivo  relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi – a differenza di quel che si verifica nella correzione de/l’errore materiale –   non è possibile ricostruire il “decisum” e la “ratio decidendi”, donde la necessità della rinnovazione del giudizio

E' affetto  da inesistenza giuridica, o nullità radicale, il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio correttamente  intestato alle parti del giudizio, ma recante una motivazione  e il dispositivo  relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi - a differenza di quel che si verifica nella correzione de/l'errore materiale -   non è possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", donde la necessità della rinnovazione del giudizio

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