cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 14803 depositata il 10 maggio 2022 – La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna  dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60,  lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna  dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60,  lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale

Corte di Cassazione ordinanza n. 14801 depositata il 10 maggio 2022 – La produzione dell’avviso di  ricevimento  del  piego raccomandato  contenente la copia del ricorso per cassazione  spedita per la notificazione  a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art.  149 cod. proc. civ., o della  raccomandata  con la quale l’ufficiale  giudiziario dà notizia  al destinatario  dell’avvenuto  compimento  delle formalità  di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta  instaurazione  del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza  di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della  corte in camera  di consiglio  di cui  all’art.  380-bis cod. proc.  civ., anche  se non notificato  mediante  elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.

La produzione dell'avviso di  ricevimento  del  piego raccomandato  contenente la copia del ricorso per cassazione  spedita per la notificazione  a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art.  149 cod. proc. civ., o della  raccomandata  con la quale l'ufficiale  giudiziario dà notizia  al destinatario  dell'avvenuto  compimento  delle formalità  di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta  instaurazione  del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza  di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della  corte in camera  di consiglio  di cui  all'art.  380-bis cod. proc.  civ., anche  se non notificato  mediante  elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 14795 depositata il 10 maggio 2022 – In tema di agevolazioni tributarie, il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall’art.13 del d.lgs. n. 471 del1997, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti. In caso di innalzamento del limite di compensazione all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del “favor rei” di cui all’art.  3 del d.lgs. n. 472 del 1997

In tema di agevolazioni tributarie, il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall'art.13 del d.lgs. n. 471 del1997, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti. In caso di innalzamento del limite di compensazione all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del "favor rei" di cui all'art.  3 del d.lgs. n. 472 del 1997

Corte di Cassazione ordinanza n. 14784 depositata il 10 maggio 2022 – La sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c. è applicabile anche in ordine ai rapporti tra processi tributari quando risultino pendenti procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicato. Trova applicazione anche l’art. 337 cpc

La sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c. è applicabile anche in ordine ai rapporti tra processi tributari quando risultino pendenti procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicato. Trova applicazione anche l'art. 337 cpc

Corte di Cassazione ordinanza n. 14779 depositata il 10 maggio 2022 – L’istituto della rimessione in termini si applica anche al processo tributario e opera sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione delle sentenze del giudice tributario o dei provvedimenti sostanziali

L'istituto della rimessione in termini si applica anche al processo tributario e opera sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione delle sentenze del giudice tributario o dei provvedimenti sostanziali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16184 – Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

Corte di Cassazione ordinanza n. 14778 depositata il 10 maggio 2022 – Il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l’informazione ai consumatori circa l’esistenza di tali beni e servizi, unitamente all’evidenziazione e all’esaltazione delle loro caratteristiche e dell’idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite

Il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite

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