cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 14768 depositata il 10 maggio 2022 – La dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile, per cui il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente

La dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile, per cui il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente

Corte di Cassazione ordinanza n. 14509 depositata il 9 maggio 2022 – In tema di notifica dell’avviso di accertamento, l’esecuzione secondo la procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ. suppone l’impossibilità di consegna dell’atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall’art. 139 cod. proc. civ., secondo l’ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell’ufficiale notificatore: ne consegue che l’omessa attestazione,  nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell’atto rende illegittima l’adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento (che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso

In tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione secondo la procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ. suppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall'art. 139 cod. proc. civ., secondo l'ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore: ne consegue che l'omessa attestazione,  nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento (che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso

Corte di Cassazione ordinanza n. 14494 depositata il 9 maggio 2022 – La notifica di un atto impositivo a società estere va eseguita al rappresentante fiscale vigente

Corte di Cassazione ordinanza n. 14494 depositata il 9 maggio 2022 notifica - legale rappresentante non più in carica Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava il 10.2006 a M.L.D., nella ritenuta qualità di legale rappresentante della società, l'avviso di accertamento n. RCB030701208, emesso nei confronti della S.C. Ltd., svolgente attività di trasporti marittimi [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 14487 depositata il 6 maggio 2022 – In tema di TARSU e/o TIA è onere del contribuente provare, a fronte della pretesa impositiva dell’Amministrazione, che tali aree producono “solo” rifiuti speciali, prova assente nel caso di specie, e solo all’esito di tale onere e in assenza di loro assimilazione a quelli urbani, spetta l’esenzione del pagamento della quota variabile della TIA

In tema di TARSU e/o TIA è onere del contribuente provare, a fronte della pretesa impositiva dell'Amministrazione, che tali aree producono "solo" rifiuti speciali, prova assente nel caso di specie, e solo all'esito di tale onere e in assenza di loro assimilazione a quelli urbani, spetta l'esenzione del pagamento della quota variabile della TIA

Corte di Cassazione ordinanza n. 14476 depositata il 6 maggio 2022 – Ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione deve avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali

Ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione deve avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali

Corte di Cassazione ordinanza n. 14394 depositata il 6 maggio 2022 – La persona che, in un avviso di accertamento, è indicata erroneamente come legale rappresentante e/o socio della società di capitali cui l’avviso rivolto, è priva di interesse ad impugnare l’avviso stesso, con la conseguenza che l’eventuale ricorso da essa proposto va dichiarato inammissibile, potendo essa, qualora l’esattore inizi l’azione di riscossione della sanzione nei suoi confronti,  impugnare  l’avviso  di mora, al fine di contestare il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità

La persona che, in un avviso di accertamento, è indicata erroneamente come legale rappresentante e/o socio della società di capitali cui l'avviso rivolto, è priva di interesse ad impugnare l'avviso stesso, con la conseguenza che l'eventuale ricorso da essa proposto va dichiarato inammissibile, potendo essa, qualora l'esattore inizi l'azione di riscossione della sanzione nei suoi confronti,  impugnare  l'avviso  di mora, al fine di contestare il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità

Corte di Cassazione ordinanza n. 14364 depositata il 6 maggio 2022 – In tema di violazioni tributarie, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 260 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l’ente, mentre sono sanzionabili, ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica

In tema di violazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 260 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l'ente, mentre sono sanzionabili, ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica

Corte di Cassazione sentenza n. 14353 depositata il 5 maggio 2022 – L’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, al pari dell’art. 51 d.P.R. n. 633/1972, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti siano registrati in contabilità e che i prelevamenti siano serviti per pagare determinati beneficiari; nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria contesti complessivamente l’inattendibilità della contabilità, il giudice del merito deve, in ogni caso, verificare l’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente rispetto ad ogni singola movimentazione al fine di verificare che le movimentazioni bancarie siano o meno riferibili ad operazioni imponibili ai fini reddituali

L'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, al pari dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti siano registrati in contabilità e che i prelevamenti siano serviti per pagare determinati beneficiari; nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria contesti complessivamente l’inattendibilità della contabilità, il giudice del merito deve, in ogni caso, verificare l'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente rispetto ad ogni singola movimentazione al fine di verificare che le movimentazioni bancarie siano o meno riferibili ad operazioni imponibili ai fini reddituali

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