cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2022, n. 7457 – Ai fini IRAP l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ed il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, con esclusione dunque delle ipotesi in cui sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi peni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui

Ai fini IRAP l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ed il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, con esclusione dunque delle ipotesi in cui sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi peni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18351 – In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria

In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18337 – Le società di progetto, di cui all’art. 37-quinquies della I. 109 del 1994, applicabile ratione temporis (sostanzialmente trasfuso prima nell’art. 156 del d.lgs. n. 163 del 2006 e successivamente nell’art. 184 del d.lgs. n. 50 del 2016), sono escluse dall’applicabilità della disciplina delle c. d. «società non operative» (o «senza impresa» o «di mero godimento», dunque «di comodo»), ai sensi dall’art. 30, comma 1, n. 1, della l. n. 724 del 1994 (nelle sue varie formulazioni), perché soggetti ai quali, per la particolare attività di «project financing» svolta con riferimento ad affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità, è fatto obbligo ex lege (dalle citate disposizioni normative susseguitesi nel tempo) di costituirsi sotto forma di società di capitali, in particolare sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, e, dunque, a prescindere dalla circostanza che il bando di gara preveda il ricorso alle dette società come facoltativo ovvero come obbligatorio

Le società di progetto, di cui all'art. 37-quinquies della I. 109 del 1994, applicabile ratione temporis (sostanzialmente trasfuso prima nell'art. 156 del d.lgs. n. 163 del 2006 e successivamente nell'art. 184 del d.lgs. n. 50 del 2016), sono escluse dall'applicabilità della disciplina delle c. d. «società non operative» (o «senza impresa» o «di mero godimento», dunque «di comodo»), ai sensi dall'art. 30, comma 1, n. 1, della l. n. 724 del 1994 (nelle sue varie formulazioni), perché soggetti ai quali, per la particolare attività di «project financing» svolta con riferimento ad affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità, è fatto obbligo ex lege (dalle citate disposizioni normative susseguitesi nel tempo) di costituirsi sotto forma di società di capitali, in particolare sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, e, dunque, a prescindere dalla circostanza che il bando di gara preveda il ricorso alle dette società come facoltativo ovvero come obbligatorio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18332 – In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18330 – Il titolare del diritto reale di nuda proprietà su di un fabbricato, che abbia la disponibilità di fatto del bene, può concedere l’immobile in locazione, ed i canoni in conseguenza pattuiti concorrono alla quantificazione della sua base imponibile, secondo la previsione generale di cui all’art. 23, e poi 26, del d.P.R. n. 917 del 1986

Il titolare del diritto reale di nuda proprietà su di un fabbricato, che abbia la disponibilità di fatto del bene, può concedere l'immobile in locazione, ed i canoni in conseguenza pattuiti concorrono alla quantificazione della sua base imponibile, secondo la previsione generale di cui all'art. 23, e poi 26, del d.P.R. n. 917 del 1986

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18270 – Solo in ipotesi di mancato trasferimento dell’immobile, e restituzione del bene al fallito, ricadrà su quest’ultimo l’onere di versamento dell’imposta una volta tornato in bonis, al fine di estinguere il debito maturato durante il periodo fallimentare

Solo in ipotesi di mancato trasferimento dell’immobile, e restituzione del bene al fallito, ricadrà su quest’ultimo l’onere di versamento dell’imposta una volta tornato in bonis, al fine di estinguere il debito maturato durante il periodo fallimentare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2022, n. 7440 – In tema di divieto d’intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, per non essere configurabile prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini Irap, né può assumere rilevanza l’azione giudiziale del lavoratore per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto, di per se, implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto

In tema di divieto d’intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, per non essere configurabile prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini Irap, né può assumere rilevanza l'azione giudiziale del lavoratore per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto, di per se, implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5180 – I cd benefici prima casa debbano essere riconosciuti anche nel caso di immobili in corso di costruzione sicché è sufficiente che ad una simile finalità tenda l’acquirente con l’atto di trasferimento, purché l’immobile acquistato sia idoneo ad essere utilizzato come alloggio e presenti le caratteristiche delle abitazioni non di lusso

I cd benefici prima casa debbano essere riconosciuti anche nel caso di immobili in corso di costruzione sicché è sufficiente che ad una simile finalità tenda l'acquirente con l'atto di trasferimento, purché l'immobile acquistato sia idoneo ad essere utilizzato come alloggio e presenti le caratteristiche delle abitazioni non di lusso

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