CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2022, n. 7489 – La presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/73 e dall’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 prevede che i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito di rapporti bancari, in difetto di indicazione del soggetto beneficiario o in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi posti a base delle rettifiche operate ai sensi degli arti. 38-41 dello stesso decreto, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell’imponibile
La presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/73 e dall'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 prevede che i prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito di rapporti bancari, in difetto di indicazione del soggetto beneficiario o in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi posti a base delle rettifiche operate ai sensi degli arti. 38-41 dello stesso decreto, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell'imponibile