cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7979 – La motivazione della sentenza deve consentire, per rispettare il minimo costituzionale richiesto dall’art 111 Cost. il controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio e ciò non avviene quando essa, eventualmente sovrabbondante nella ricapitolazione dei fatti o nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non permetta di comprendere la ratio decidendi o esponga argomentazioni perplesse o in contrasto insanabile tra di loro si da non potersi identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione

La motivazione della sentenza deve consentire, per rispettare il minimo costituzionale richiesto dall'art 111 Cost. il controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio e ciò non avviene quando essa, eventualmente sovrabbondante nella ricapitolazione dei fatti o nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non permetta di comprendere la ratio decidendi o esponga argomentazioni perplesse o in contrasto insanabile tra di loro si da non potersi identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7964 – Gli “atti propri” dei gruppi europei di interesse economico soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste dall’art. 7 della citata Tariffa

Gli "atti propri" dei gruppi europei di interesse economico soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste dall'art. 7 della citata Tariffa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2022, n. 7768 – In tema di accertamento, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica ai fini dell’accesso del personale dell’Amministrazione finanziaria a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni

In tema di accertamento, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica ai fini dell'accesso del personale dell'Amministrazione finanziaria a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 marzo 2022, n. 7445 – Per “acquisto”, ai sensi dell’art. 1, nota II bis, quarto comma, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si deve intendere l’acquisizione del diritto di proprietà e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita, non potendosi all’uopo considerare sufficiente la stipula di un contratto preliminare che, come è noto, produce effetti obbligatori ma non reali

Per "acquisto", ai sensi dell'art. 1, nota II bis, quarto comma, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si deve intendere l'acquisizione del diritto di proprietà e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita, non potendosi all'uopo considerare sufficiente la stipula di un contratto preliminare che, come è noto, produce effetti obbligatori ma non reali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7984 – In tema di classamento, l’attribuzione di rendita alle unità immobiliari costituite da opifici e più in generale ai fabbricati a destinazione speciale e particolare di cui all’art. 28 della l. n. 1231 del 1936, deve avvenire, come previsto anche dall’art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986 ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, che non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione finanziaria può, ove necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione

In tema di classamento, l'attribuzione di rendita alle unità immobiliari costituite da opifici e più in generale ai fabbricati a destinazione speciale e particolare di cui all'art. 28 della l. n. 1231 del 1936, deve avvenire, come previsto anche dall'art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986 ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, che non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione finanziaria può, ove necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2022, n. 7805 – L’accertamento tributario può ritenersi basato sugli studi di settore soltanto quando trovi in questi fondamento prevalente, situazione questa, non ricorrente quando all’esito dell’accertamento mediante studi di settore siano emerse incongruenze nella contabilità d’impresa che abbiano indotto l’ente accertatore ad approfondire l’analisi e quindi a individuare elementi (prevalenti) dell’esistenza di una operatività economica non dichiarata

L'accertamento tributario può ritenersi basato sugli studi di settore soltanto quando trovi in questi fondamento prevalente, situazione questa, non ricorrente quando all'esito dell'accertamento mediante studi di settore siano emerse incongruenze nella contabilità d'impresa che abbiano indotto l'ente accertatore ad approfondire l'analisi e quindi a individuare elementi (prevalenti) dell'esistenza di una operatività economica non dichiarata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2022, n. 7582 – In tema di accertamento con metodo cd. sintetico, è legittima l’applicazione dell’art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010) il quale reca una presunzione “iuris tantum” di favore per il contribuente, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall’Ufficio si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell’anno in cui è effettuata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, ferma restando, peraltro, la facoltà per il contribuente stesso di provare che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta

In tema di accertamento con metodo cd. sintetico, è legittima l'applicazione dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010) il quale reca una presunzione "iuris tantum" di favore per il contribuente, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall'Ufficio si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell'anno in cui è effettuata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, ferma restando, peraltro, la facoltà per il contribuente stesso di provare che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

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