cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 dicembre 2021, n. 41310 – Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi scaturenti dal successivo atto di definizione dell’accertamento parziale, la parte privata incorre nella decadenza prodromica all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute

Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi scaturenti dal successivo atto di definizione dell’accertamento parziale, la parte privata incorre nella decadenza prodromica all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 dicembre 2021, n. 41174 – In materia di IVA, con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti una volta assolta da parte dell’amministrazione finanziaria la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

In materia di IVA, con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti una volta assolta da parte dell'amministrazione finanziaria la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 dicembre 2021, n. 40947 – Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, non è disposizione predisposta al recupero di imposte “eluse”, perché l’istituto dell’abuso del diritto” ora disciplinato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 bis, presuppone una mancanza di “causa economica” che non è invece prevista per l’applicazione del D.P.R. n. 131 cit., art. 20

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, non è disposizione predisposta al recupero di imposte "eluse", perché l'istituto dell’abuso del diritto" ora disciplinato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 bis, presuppone una mancanza di "causa economica" che non è invece prevista per l'applicazione del D.P.R. n. 131 cit., art. 20

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40176 – Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del dlgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata

Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del dlgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39817 – L’unicità del fatto costitutivo della pretesa impositiva, in uno con la pluralità degli obbligati, rende irrilevante la definitività dell’accertamento afferente i singoli soci, i quali sono legittimamente chiamati in causa anche quando non sia più possibile, per essi, la proposizione di autonoma impugnazione per essere ormai decorso il termine di decadenza ex art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la rettifica del reddito da partecipazione del socio ai fini Irpef discende direttamente, presupponendolo, dalla rideterminazione di quello della società

L'unicità del fatto costitutivo della pretesa impositiva, in uno con la pluralità degli obbligati, rende irrilevante la definitività dell'accertamento afferente i singoli soci, i quali sono legittimamente chiamati in causa anche quando non sia più possibile, per essi, la proposizione di autonoma impugnazione per essere ormai decorso il termine di decadenza ex art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la rettifica del reddito da partecipazione del socio ai fini Irpef discende direttamente, presupponendolo, dalla rideterminazione di quello della società

Corte di Cassazione sentenza n. 8210 depositata l’ 11 aprile 2011 – Nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza di quest’ultimo derivi dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile, secondo un criterio di normalità

Nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza di quest’ultimo derivi dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile, secondo un criterio di normalità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 dicembre 2021, n. 41119 – L’incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad una sola e costante qualificazione giuridica formulata dal legislatore tributario: la sottoposizione ad imposta di registro del loro atto o dei loro atti in base alla natura dell’effetto giuridico finale dei loro comportamenti, semplici o complessi che essi siano

L'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad una sola e costante qualificazione giuridica formulata dal legislatore tributario: la sottoposizione ad imposta di registro del loro atto o dei loro atti in base alla natura dell'effetto giuridico finale dei loro comportamenti, semplici o complessi che essi siano

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 dicembre 2021, n. 40916 – In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva – che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 – è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici"

Torna in cima