cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40223 – La previsione di cui all’art. 32, cit., si fonda sulla considerazione che i prelevamenti dal conto corrente intestato al socio di una società a ristretta base partecipativa, quale quella in esame, costituiscono una presunzione di capacità produttiva del reddito della società, essendo ipotizzabile un impiego/investimento della somma prelevata con finalità di produzione di altra ricchezza

La previsione di cui all'art. 32, cit., si fonda sulla considerazione che i prelevamenti dal conto corrente intestato al socio di una società a ristretta base partecipativa, quale quella in esame, costituiscono una presunzione di capacità produttiva del reddito della società, essendo ipotizzabile un impiego/investimento della somma prelevata con finalità di produzione di altra ricchezza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40735 – Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per fa mancanza di un provvedimento indispensabile per fa soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova

Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per fa mancanza di un provvedimento indispensabile per fa soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall'omesso esame di un elemento di prova

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40733 – La cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato deve essere motivata in ordine al criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi richiesti per la prima volta con tale atto, dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di valutare la correttezza del calcolo degli interessi stessi

La cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato deve essere motivata in ordine al criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi richiesti per la prima volta con tale atto, dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di valutare la correttezza del calcolo degli interessi stessi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40728 – In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40174 – La legittimità di un finanziamento soci -opponibile al Fisco- richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo, diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi reimmissione in azienda di utili occulti

La legittimità di un finanziamento soci -opponibile al Fisco- richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo, diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi reimmissione in azienda di utili occulti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2021, n. 39978 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2021, n. 38378 – Cessazione della materia del contendere

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 dicembre 2021, n. 38378 Tributi - Contenzioso tributario - Cessazione della materia del contendere - Sentenza del tribunale di annullamento dell’iscrizione ipotecaria - Compensazione delle spese Fatti di causa L.B. impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria su immobile di sua proprietà [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39806 – Nel processo, che sia instaurato a seguito di accertamenti sintetici e induttivi per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto giuridico d’imposta, costituisce principio a tutela della parità delle parti quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione della inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere di allegazione il contribuente abbia provveduto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo. Il principio, a garanzia della parità e del regolare contraddittorio processuale per la corretta definizione del rapporto giuridico d’imposta, è tanto più pervasivo quanto più si rifletta sulla limitazione di accesso nel settore tributario ai mezzi di prova, in parte inibiti dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

Nel processo, che sia instaurato a seguito di accertamenti sintetici e induttivi per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto giuridico d'imposta, costituisce principio a tutela della parità delle parti quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione della inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere di allegazione il contribuente abbia provveduto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo. Il principio, a garanzia della parità e del regolare contraddittorio processuale per la corretta definizione del rapporto giuridico d'imposta, è tanto più pervasivo quanto più si rifletta sulla limitazione di accesso nel settore tributario ai mezzi di prova, in parte inibiti dall'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

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