cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 30997 – A norma dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., la parte soccombente rimasta contumace può proporre impugnazione nei confronti della sentenza non notificatagli personalmente anche dopo la decorrenza del termine lungo, qualora sussistano i due concorrenti presupposti, della nullità dell’atto o della sua notificazione (cd. presupposto oggettivo) e la mancata conoscenza del processo da parte del contumace a causa della suddetta nullità (cd. presupposto soggettivo)

A norma dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., la parte soccombente rimasta contumace può proporre impugnazione nei confronti della sentenza non notificatagli personalmente anche dopo la decorrenza del termine lungo, qualora sussistano i due concorrenti presupposti, della nullità dell'atto o della sua notificazione (cd. presupposto oggettivo) e la mancata conoscenza del processo da parte del contumace a causa della suddetta nullità (cd. presupposto soggettivo)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31013 – Cartella di pagamento ed effetti dell’intervenuta ammissione alla procedura di concordato preventivo

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31013 Tributi - Riscossione - Cartella di pagamento - Intervenuta ammissione alla procedura di concordato preventivo - Effetti - Annullamento della cartella - Esclusione - Sospensione fino alla definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che, in esito [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30957 – In materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabil

In materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabil

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29505 – In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito

In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 30996 – In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado

– Ai fini dell’accertamento sintetico la distinzione del codice di navigazione tra unità, navi, imbarcazioni e natanti da riporto sono estranee alle norme tributarie, perché, nell’ambito di esse, l’imbarcazione, comunque sia classificata nella disciplina che ne regola la navigazione, rileva in quanto, sulla base di parametri precostituiti esclusivamente propri della legge tributaria, sia indicativa di capacita contributiva, maggiore o minore a seconda di taluni connotati che, nella valutazione legislativa, costituiscono elementi e circostanze di fatto certi, rivelatori di reddito

Ai fini dell'accertamento sintetico la distinzione del codice di navigazione tra unità, navi, imbarcazioni e natanti da riporto sono estranee alle norme tributarie, perché, nell'ambito di esse, l'imbarcazione, comunque sia classificata nella disciplina che ne regola la navigazione, rileva in quanto, sulla base di parametri precostituiti esclusivamente propri della legge tributaria, sia indicativa di capacita contributiva, maggiore o minore a seconda di taluni connotati che, nella valutazione legislativa, costituiscono elementi e circostanze di fatto certi, rivelatori di reddito. in tema di accertamento fiscale, la sanzione della inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica - in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29800 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della “autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 novembre 2021, n. 31056 – Si incorre nel difetto del requisito dell’autosufficienza quando il ricorrente non dà atto dell’allegazione dell’avviso di liquidazione, né lo trascrive nei suoi elementi essenziali ed in particolare non viene indicata come allegata al ricorso, nell’esposizione del motivo; non viene trascritta nei suoi elementi essenziali e non è indicato dove essa è allocata nel fascicolo di merito

Si incorre nel difetto del requisito dell'autosufficienza quando il ricorrente non dà atto dell'allegazione dell'avviso di liquidazione, né lo trascrive nei suoi elementi essenziali ed in particolare non viene indicata come allegata al ricorso, nell'esposizione del motivo; non viene trascritta nei suoi elementi essenziali e non è indicato dove essa è allocata nel fascicolo di merito.

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