cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30971 – Ove sia contestata la rituale notifica di un atto processuale – e anche procedimentale, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. A tale consolidato principio di diritto fa eccezione il caso in cui la mera trascrizione della relata di notifica non possa aggiungere alcunché alla piena intellegibilità della censura

Ove sia contestata la rituale notifica di un atto processuale - e anche procedimentale, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. A tale consolidato principio di diritto fa eccezione il caso in cui la mera trascrizione della relata di notifica non possa aggiungere alcunché alla piena intellegibilità della censura

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30966 – In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché in ragione di quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell’art. 384 c.p.c. la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto

In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché in ragione di quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 c.p.c. la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 28560 – In tema di obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della Legge n. 212 del 2000, è ammessa nel corso del giudizio tributario l’integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato una decisione dell’amministrazione succintamente motivata, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili, in base al principio di leale collaborazione tra privato e p.a., nella fase endoprocedimentale

In tema di obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della Legge n. 212 del 2000, è ammessa nel corso del giudizio tributario l'integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato una decisione dell'amministrazione succintamente motivata, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa dell'interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili, in base al principio di leale collaborazione tra privato e p.a., nella fase endoprocedimentale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31012 – Le fatture costituiscono normalmente il titolo, in forza del quale il contribuente può detrarsi l’IVA e dedursi i costi in esse annotati; e spetta all’ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto; la relativa prova tuttavia può essere fornita anche in via indiziaria e presuntiva, in quanto la prova presuntiva non può essere collocata su di un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce pertanto una prova completa, alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento; ed a tal punto sarà il contribuente tenuto a provare l’effettiva consistenza delle operazioni fatturate

Le fatture costituiscono normalmente il titolo, in forza del quale il contribuente può detrarsi l'IVA e dedursi i costi in esse annotati; e spetta all'ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto; la relativa prova tuttavia può essere fornita anche in via indiziaria e presuntiva, in quanto la prova presuntiva non può essere collocata su di un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce pertanto una prova completa, alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento; ed a tal punto sarà il contribuente tenuto a provare l'effettiva consistenza delle operazioni fatturate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2021, n. 30555 – In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) – quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della citata direttiva

In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) - quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti - qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all'art. 17 della citata direttiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2021, n. 30538 – La ritenuta di acconto, di cui all’art. 11 della legge n. 413 del 1991, si applica in ogni caso di occupazione usurpativa e quindi anche in ipotesi di declaratoria di illegittimità degli atti di procedura espropriativa posti in essere da un ente pubblico e di conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni subiti dal privato per l’irreversibile trasformazione di un terreno di sua proprietà

La ritenuta di acconto, di cui all'art. 11 della legge n. 413 del 1991, si applica in ogni caso di occupazione usurpativa e quindi anche in ipotesi di declaratoria di illegittimità degli atti di procedura espropriativa posti in essere da un ente pubblico e di conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti dal privato per l'irreversibile trasformazione di un terreno di sua proprietà

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30118 – L’accertamento redditometrico si distingue, tuttavia, dalle altre metodologie di accertamento sintetico perché, a differenza di queste – che si fondano su presunzioni semplici in ragione delle quali l’amministrazione finanziaria è tenuta a motivare il nesso tra spesa e reddito per poi procedere alla stima di quest’ultimo – è basato su un rapporto inferenziale tra fatto noto e fatto ignorato direttamente stabilito dalla fonte normativa e sull’amministrazione finanziaria grava il solo onere di dimostrare l’esistenza dei fatti ritenuti ex lege indicativi di capacità contributiva

L'accertamento redditometrico si distingue, tuttavia, dalle altre metodologie di accertamento sintetico perché, a differenza di queste - che si fondano su presunzioni semplici in ragione delle quali l'amministrazione finanziaria è tenuta a motivare il nesso tra spesa e reddito per poi procedere alla stima di quest'ultimo - è basato su un rapporto inferenziale tra fatto noto e fatto ignorato direttamente stabilito dalla fonte normativa e sull'amministrazione finanziaria grava il solo onere di dimostrare l'esistenza dei fatti ritenuti ex lege indicativi di capacità contributiva

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 ottobre 2021, n. 30972 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 ottobre 2021, n. 30972 Tributi - Contenzioso tributario - Sentenza - Motivazione - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - Nullità Fatti di causa La società contribuente FAR. P. AS. SOC. COOP. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al [...]

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