CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2021, n. 30538 – La ritenuta di acconto, di cui all’art. 11 della legge n. 413 del 1991, si applica in ogni caso di occupazione usurpativa e quindi anche in ipotesi di declaratoria di illegittimità degli atti di procedura espropriativa posti in essere da un ente pubblico e di conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni subiti dal privato per l’irreversibile trasformazione di un terreno di sua proprietà