cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30036 – In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30029 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 ottobre 2021, n. 30410 – Riscossione amministrativa in pendenza del procedimento tributario di primo grado e sino all’emissione della sentenza

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 ottobre 2021, n. 30410 Tributi - Riscossione amministrativa in pendenza del procedimento tributario di primo grado e sino all’emissione della sentenza - Emissione cartella di pagamento - Presupposto - Distinzione tra riscossione a titolo provvisorio e riscossione frazionata Fatti di causa La società contribuente A. SRL ha impugnato una [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30882 – Il contribuente che, venduto, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, l’immobile per il quale abbia usufruito dei benefici inerenti all’agevolazioni prima casa, ne acquisti un altro entro un anno dall’alienazione, può conservare l’agevolazione solo se trasferisca la propria residenza nel nuovo immobile, non essendo sufficiente la mera intenzione di detta destinazione

Il contribuente che, venduto, prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, l'immobile per il quale abbia usufruito dei benefici inerenti all'agevolazioni prima casa, ne acquisti un altro entro un anno dall'alienazione, può conservare l'agevolazione solo se trasferisca la propria residenza nel nuovo immobile, non essendo sufficiente la mera intenzione di detta destinazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2021, n. 30416 – Il ricorso è ammissibile, benché manchi la domanda di pronuncia sul merito della controversia, essendo la domanda rescissoria implicita nella domanda di revocazione, purché si espongano, oltre ai motivi di revocazione, i fatti di causa rilevanti, la cui indicazione è richiesta a termini dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., non anche i motivi dell’originario ricorso per Cassazione

Il ricorso è ammissibile, benché manchi la domanda di pronuncia sul merito della controversia, essendo la domanda rescissoria implicita nella domanda di revocazione, purché si espongano, oltre ai motivi di revocazione, i fatti di causa rilevanti, la cui indicazione è richiesta a termini dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., non anche i motivi dell'originario ricorso per Cassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30028 – Il giudicato si forma sul rapporto di imposta, come configurato dalla pretesa fatta valere dall’Amministrazione con l’atto impositivo e dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente, nonché sull’applicazione e interpretazione di una norma in relazione ad una specifica fattispecie accertata dal giudice, ma non si forma sull’affermazione di un principio di diritto astratto

Il giudicato si forma sul rapporto di imposta, come configurato dalla pretesa fatta valere dall'Amministrazione con l'atto impositivo e dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente, nonché sull'applicazione e interpretazione di una norma in relazione ad una specifica fattispecie accertata dal giudice, ma non si forma sull'affermazione di un principio di diritto astratto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27636 – La qualificazione di infruttuosità del finanziamento, eventualmente operata dalle parti, è ininfluente in quanto in sé inidonea ad escludere l’applicazione del criterio di valutazione in base al valore normale

La qualificazione di infruttuosità del finanziamento, eventualmente operata dalle parti, è ininfluente in quanto in sé inidonea ad escludere l'applicazione del criterio di valutazione in base al valore normale, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare l'esistenza di transazioni economiche, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, ma non anche quello di dimostrare la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente (...) mentre spetta al contribuente provare che la transazione è avvenuta in conformità ai valori di mercato normali

Corte di Cassazione ordinanza n. 30039 depositata il 26 ottobre 2021 – L’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione

L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione

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