cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23412 – Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui all’ art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dall’ art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Pertanto, la medesima procedura, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall’ art. 3, comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all' art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall' art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Pertanto, la medesima procedura, non può sottrarsi all'applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall' art. 3, comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23405 – L’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi

L'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 agosto 2021, n. 22982 – In tema d’imposte sui redditi, la nullità per la carenza di sottoscrizione del capo dell’ufficio o altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato è prevista per l’avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973; mentre, in mancanza di una sanzione espressa, per la cartella esattoriale, il diniego di condono, l’avviso di mora e l’attribuzione di rendita, opera la generale presunzione di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato

In tema d'imposte sui redditi, la nullità per la carenza di sottoscrizione del capo dell'ufficio o altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato è prevista per l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973; mentre, in mancanza di una sanzione espressa, per la cartella esattoriale, il diniego di condono, l'avviso di mora e l'attribuzione di rendita, opera la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23389 – Qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in I. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati

Qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in I. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 agosto 2021, n. 22969 – In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili

In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 agosto 2021, n. 22998 – La disciplina applicabile alle stock option è quella vigente alla data dell’esercizio del diritto di opzione e non quella della loro attribuzione, senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento del contribuente, poiché questi, al momento dell’offerta, non ha certezza del futuro incremento delle azioni e della immutabilità della disciplina agevolativa

La disciplina applicabile alle stock option è quella vigente alla data dell'esercizio del diritto di opzione e non quella della loro attribuzione, senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento del contribuente, poiché questi, al momento dell'offerta, non ha certezza del futuro incremento delle azioni e della immutabilità della disciplina agevolativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23381 – In tema di deducibilità dei costi, l’inerenza deve essere riferita all’oggetto sociale dell’impresa, in quanto non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile

In tema di deducibilità dei costi, l'inerenza deve essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa, in quanto non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 agosto 2021, n. 23185 – La soggezione di un contribuente residente nel Regno Unito alla potestà impositiva dello Stato di residenza sulla percezione di royalties, esclude l’assoggettamento a ILOR in Italia in virtù del principio eurounitario di non discriminazione

La soggezione di un contribuente residente nel Regno Unito alla potestà impositiva dello Stato di residenza sulla percezione di royalties, esclude l'assoggettamento a ILOR in Italia in virtù del principio eurounitario di non discriminazione

Torna in cima