cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23399 – L’interpretazione dell’atto prevista dall’art. 20 d.p.r. n. 131 del 1986, non può basarsi sull’individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali, nonché dagli elementi comunque desumibili dall’atto presentato alla registrazione, e neppure può confondere gli effetti giuridici con quelli economici dell’operazione negoziale, essendo la finalità antileusiva estraneo alla disposizione in esame

L'interpretazione dell'atto prevista dall'art. 20 d.p.r. n. 131 del 1986, non può basarsi sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali, nonché dagli elementi comunque desumibili dall'atto presentato alla registrazione, e neppure può confondere gli effetti giuridici con quelli economici dell'operazione negoziale, essendo la finalità antileusiva estraneo alla disposizione in esame

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24060 – In tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all’art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del 2006, permane la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita “ex lege”, non essendo a tal fine necessario esperire preventivamente il rimedio precontenzioso dell’interpello disapplicativo

In tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del 2006, permane la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita "ex lege", non essendo a tal fine necessario esperire preventivamente il rimedio precontenzioso dell'interpello disapplicativo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23408 – In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica

In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23401 – Ai fini della ricostruzione dell’accordo negoziale, l’attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l’attribuzione di un “nomen iuris”, riconducendo quell’accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.

Ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 agosto 2021, n. 23174 – La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’art. 62 del d. lgs. 507/1993, è dovuta non in base alla effettiva produzione dei rifiuti bensì in base alla utilizzazione delle superfici idonee a produrre rifiuti e alla potenziale potenzialità (sic) del servizio

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62 del d. lgs. 507/1993, è dovuta non in base alla effettiva produzione dei rifiuti bensì in base alla utilizzazione delle superfici idonee a produrre rifiuti e alla potenziale potenzialità (sic) del servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23399 – La detta condotta elusiva non potrà comunque ravvisarsi nella mera scelta di un’operazione fiscalmente più vantaggiosa, laddove sia lo stesso ordinamento tributario a prevedere tale facoltà, a condizione che non si traduca in uso distorto dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d’impresa, posto in essere per realizzare non la causa concreta del negozio ma esclusivamente o essenzialmente il beneficio fiscale

La detta condotta elusiva non potrà comunque ravvisarsi nella mera scelta di un'operazione fiscalmente più vantaggiosa, laddove sia lo stesso ordinamento tributario a prevedere tale facoltà, a condizione che non si traduca in uso distorto dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d'impresa, posto in essere per realizzare non la causa concreta del negozio ma esclusivamente o essenzialmente il beneficio fiscale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23391 – Classamento catastale – Attribuzione della categoria A7

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23391 Tributi - Accertamento catastale - Classamento - Attribuzione della categoria A7 - Disponibilità di un giardino Rilevato che 1. L'Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 694 del 9.4.2018, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, [...]

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