cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24145 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24160 – L’applicazione del più favorevole meccanismo impositivo di cui all’art. 6 della legge n. 482 del 1985 (con aliquota del 12,5%) può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario

L'applicazione del più favorevole meccanismo impositivo di cui all'art. 6 della legge n. 482 del 1985 (con aliquota del 12,5%) può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall'effettivo investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24238 – In presenza di accertamenti bancari svolti ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, è onere del contribuente imprenditore dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbano essere recuperati a tassazione o per averne egli già tenuto conto nelle dichiarazioni o  perché fiscalmente non rilevanti, siccome non riferibili ad operazioni imponibili

In presenza di accertamenti bancari svolti ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, è onere del contribuente imprenditore dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbano essere recuperati a tassazione o per averne egli già tenuto conto nelle dichiarazioni o  perché fiscalmente non rilevanti, siccome non riferibili ad operazioni imponibili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24159 – Il regime legale dell’obbligazione tributaria ha carattere imperativo, e natura inderogabile, ed è, così, sottratto alle libere scelte delle parti che «hanno rispettivamente l’obbligo di corrispondere o di richiedere il tributo effettivamente dovuto e non quello per primo corrisposto o scelto dal contribuente in base a considerazioni

Il regime legale dell'obbligazione tributaria ha carattere imperativo, e natura inderogabile, ed è, così, sottratto alle libere scelte delle parti che «hanno rispettivamente l'obbligo di corrispondere o di richiedere il tributo effettivamente dovuto e non quello per primo corrisposto o scelto dal contribuente in base a considerazioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24157 – Le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d’impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già include nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti

Le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d'impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già include nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24154 – In tema di imposta sui redditi d’impresa, il principio dell’inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea

In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2021, n. 24140 – In tema di imposte sui redditi, ai fini del riconoscimento del credito di imposta per incentivi per l’incremento della occupazione, di cui all’art. 7, primo comma, della legge n. 388 del 2000, deve tenersi conto, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo, anche dei nuovi assunti che rientrino nel novero delle persone con disabilità, individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esame anche della documentazione in possesso della società, costituita dal libro matricola e dal riepilogo crediti e compensazioni, non essendo esaustivi i dati emergenti dal processo verbale di constatazione, dall’anagrafe tributaria e dal modello F24

In tema di imposte sui redditi, ai fini del riconoscimento del credito di imposta per incentivi per l’incremento della occupazione, di cui all’art. 7, primo comma, della legge n. 388 del 2000, deve tenersi conto, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo, anche dei nuovi assunti che rientrino nel novero delle persone con disabilità, individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esame anche della documentazione in possesso della società, costituita dal libro matricola e dal riepilogo crediti e compensazioni, non essendo esaustivi i dati emergenti dal processo verbale di constatazione, dall’anagrafe tributaria e dal modello F24

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2021, n. 23380 – In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.

In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.

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