CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24238
Tributi – IRPEF – Accertamento bancario – Assegno circolare versato su conto corrente – Corrispettivo per cessione di quote societarie – Onere di prova a carico del contribuente di averne tenuto conto nelle dichiarazioni o di irrilevanza fiscale
Rilevato
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio di rigetto dell’appello proposto avverso una decisione della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso del contribuente T. C. avverso un avviso di accertamento IRPEF 2006;
la CTR aveva accolto la tesi del contribuente, il quale aveva giustificato il versamento sul suo conto bancario di un assegno circolare di € 52.000, quale corrispettivo da lui percepito da tale G.D. per la cessione in favore di quest’ultimo delle quote della società “PORTO TURISTICO R.T.”;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 e 2727 cod. civ., 32 comma 1 n. 2 d.P.R. n. 600 del 2973, 7 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto, negli accertamenti fondati sulle movimentazioni bancarie, era onere del contribuente dimostrare l’irrilevanza delle movimentazioni ai fini reddituali; ed il contribuente non era riuscito a dimostrare che l’assegno circolare di € 52.000,00 fosse quello consegnatogli da G.D. quale corrispettivo della cessione delle azioni della società R.T.; ma anche se il contribuente avesse offerto la dimostrazione che la movimentazione fosse effettivamente riferita ad una cessione di quote, il medesimo non aveva offerto la prova che si trattasse di proventi effettivamente dichiarati e correttamente tassati;
comunque i poteri di ordinario controllo dell’Agenzia delle entrate non potevano essere utilizzati, a richiesta del contribuente, per sopperire a proprie carenze istruttorie;
che l’intimato si è costituito con controricorso ed ha altresì presentato memoria;
che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;
che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 767 del 2011; Cass. n. 15857 del 2016; Cass. n. 18066 del 2016; Cass. n. 18125 del 2015; Cass. n. 4086 del 2017), in presenza di accertamenti bancari svolti ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, è onere del contribuente imprenditore dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbano essere recuperati a tassazione o per averne egli già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché fiscalmente non rilevanti, siccome non riferibili ad operazioni imponibili; e, per volontà di legge, l’onere dell’amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, restando a carico del contribuente l’onere di provare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, fornendo una prova non generica, ma analitica, riferita quindi ad ogni singolo versamento bancario;
che, nella specie, non è condivisibile quanto sostenuto dalla CTR, la quale ha ritenuto plausibile che l’assegno circolare di € 52.000,00, versato sul conto corrente bancario del contribuente imprenditore, non fosse riconducibile a suoi introiti imprenditoriali, ma costituisse il corrispettivo a lui versato da tale G.D. per la vendita di un posto barca presso il porto turistico di R.T.; non è esaustivo il fatto che detta operazione di vendita risultasse annotata sul libro soci dell’anzidetto Porto Turistico di R.T. e neppure è esaustivo l’avere il contribuente documentalmente provato che la banca, per motivi di privacy, gli avesse negato la chiesta certificazione circa l’emittente dell’assegno circolare, di cui si controverte, sebbene si fosse dichiarata pronta a produrla su richiesta dell’Agenzia delle entrate; era invero preciso onere del contribuente fornire la prova che detto assegno circolare era stato da lui ricevuto a fronte della cessione di un posto barca presso il porto turistico di R.T.; il che, nella specie, il contribuente non ha fatto;
che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio.
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