cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24450 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell' "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2021, n. 24352 – I principi che disciplinano il regime comune Iva ostano a che, in presenza di semplici sospetti non suffragati dall’amministrazione tributaria nazionale quanto alla effettiva realizzazione delle operazioni economiche che hanno portato alla emissione di una fattura fiscale, al soggetto passivo destinatario di questa fattura venga negato il diritto alla detrazione Iva se non sia in grado di fornire, oltre a detta fattura, ulteriori prove dell’effettiva esistenza delle operazioni economiche realizzate

I principi che disciplinano il regime comune Iva ostano a che, in presenza di semplici sospetti non suffragati dall'amministrazione tributaria nazionale quanto alla effettiva realizzazione delle operazioni economiche che hanno portato alla emissione di una fattura fiscale, al soggetto passivo destinatario di questa fattura venga negato il diritto alla detrazione Iva se non sia in grado di fornire, oltre a detta fattura, ulteriori prove dell'effettiva esistenza delle operazioni economiche realizzate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2021, n. 24274 – La sentenza di appello motivata su detta specifica questione “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame, stante la natura meramente apparente della relativa motivazione, incorre nella denunciata nullità

La sentenza di appello motivata su detta specifica questione "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame, stante la natura meramente apparente della relativa motivazione, incorre nella denunciata nullità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24245 – Per respingere la contestazione, con cui il contribuente destinatario di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione, è sufficiente che l’Agente della riscossione dia la prova di avere eseguito regolarmente la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento

Per respingere la contestazione, con cui il contribuente destinatario di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione, è sufficiente che l'Agente della riscossione dia la prova di avere eseguito regolarmente la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24210 – Nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l’Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi dell’art. 10 della l. n. 146 del 1998, mentre detto obbligo non opera qualora l’accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali

Nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l'Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi dell'art. 10 della l. n. 146 del 1998, mentre detto obbligo non opera qualora l'accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24158 – Gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dell’1%, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche qualora essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non applicandosi il principio di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986

Gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche qualora essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non applicandosi il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24152 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell’art.32, comma 1, n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, e dell’art.51, comma 2, n.2, del d.P.R. n.633 del 1972, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. Mentre nei confronti dei professionisti quale è il contribuente, opera la presunzione legale di cui all’art. 32 cit. con riguardo ai soli “versamenti” non giustificati anche per i due anni di imposta per cui è causa.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art.32, comma 1, n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, e dell'art.51, comma 2, n.2, del d.P.R. n.633 del 1972, riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. Mentre nei confronti dei professionisti quale è il contribuente, opera la presunzione legale di cui all'art. 32 cit. con riguardo ai soli "versamenti" non giustificati anche per i due anni di imposta per cui è causa.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24150 – Il vizio della mancata pronuncia integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene della vita alla parte

Il vizio della mancata pronuncia integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene della vita alla parte

Torna in cima