cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15217 – Quando il ragionamento della CTR costituisce al più una semplice premessa concettuale rispetto a successive argomentazioni, atte a sorreggere la decisione, sicché, in ultima analisi, è ravvisabile una ratio decidendi impercettibile, che riduce la motivazione a pura apparenza e in parte qua (ossia, come suaccennato, in relazione all’appello dell’ufficio) vizia di nullità la sentenza

Quando il ragionamento della CTR costituisce al più una semplice premessa concettuale rispetto a successive argomentazioni, atte a sorreggere la decisione, sicché, in ultima analisi, è ravvisabile una ratio decidendi impercettibile, che riduce la motivazione a pura apparenza e in parte qua (ossia, come suaccennato, in relazione all'appello dell'ufficio) vizia di nullità la sentenza

Corte di Cassazione sentenza n. 884 depositata il 16 gennaio 2019 – La mancanza di una determinazione del compenso degli amministratori nelle forme di specifica delibera assembleare non consente di considerare il costo sostenuto dalla società dotato dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità di cui all’art. 109 (già 75), d.P.R. n. 917 del 1986

La mancanza di una determinazione del compenso degli amministratori nelle forme di specifica delibera assembleare non consente di considerare il costo sostenuto dalla società dotato dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità di cui all'art. 109 (già 75), d.P.R. n. 917 del 1986

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 ottobre 2015, n. 21953 – Indeducibilità fiscale del compenso dell’amministratore di una srl, in mancanza della delibera assembleare, per carenza dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell’ammontare del costo, richiesti dall’art. 109 TUIR, sia in considerazione della invalidità del titolo di spesa, sia in difetto di indicazione nell’atto costitutivo dei criteri di liquidazione

Indeducibilità fiscale del compenso dell'amministratore di una srl, in mancanza della delibera assembleare, per carenza dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell’ammontare del costo, richiesti dall’art. 109 TUIR, sia in considerazione della invalidità del titolo di spesa, sia in difetto di indicazione nell’atto costitutivo dei criteri di liquidazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14755 – Nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante c.d. “redditometro”, per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto passivo d’imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari

Nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante c.d. "redditometro", per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto passivo d'imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14750 – In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -, essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima -, essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2021, n. 15131 – La natura giuridica dell’atto, – dalle parti contrattuali qualificato come meramente rettificativo, o integrativo, di precedente pattuizione sottoposta a registrazione, – va ricostruita in relazione alla «concreta portata della correzione operata», – verificando, quindi, se «il contenuto dell’atto qualificato come “rettifica” effettivamente sia meramente ricognitivo e non (anche in parte) modificativo-traslativo»

La natura giuridica dell'atto, - dalle parti contrattuali qualificato come meramente rettificativo, o integrativo, di precedente pattuizione sottoposta a registrazione, - va ricostruita in relazione alla «concreta portata della correzione operata», - verificando, quindi, se «il contenuto dell'atto qualificato come "rettifica" effettivamente sia meramente ricognitivo e non (anche in parte) modificativo-traslativo»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14877 – Nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di beni a titolo oneroso, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore

Nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di beni a titolo oneroso, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore

Torna in cima