cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14771 – In tema di esercizio del potere d’imposizione sui capitali c.d. “scudati”, l’effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario, previsto all’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, ha natura di misura eccezionale di agevolazione per il contribuente, il quale ha l’onere di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti

In tema di esercizio del potere d'imposizione sui capitali c.d. "scudati", l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario, previsto all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, ha natura di misura eccezionale di agevolazione per il contribuente, il quale ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15288 – Legittimità dell’applicazione dell’IVA addebitata sulla TIA2

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15288 Tributi - IVA addebitata sulla TIA1 - Illegittimità - Restituzione - IVA addebitata sulla TIA2 - Legittimità - Restituzione - Esclusione Considerato che S.N. e altri convenivano in giudizio I. s.p.a. e I. s.p.a., quest'ultima già I.E. s.p.a., per ottenere la restituzione delle somme versate [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15264 – A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, tanto è vero che può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto

A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, tanto è vero che può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2021, n. 14566 – L’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore

L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15273 – Per effetto di apposita dichiarazione di volontà del contribuente sulla scelta del 5 per mille a favore di soggetti operanti nei settori socialmente meritevoli ed inclusi in apposite liste, la pretesa tributaria statale si riduce della quota del 5 per mille e il relativo importo viene trattenuto dallo Stato non più a titolo di tributo erariale ma come somma che lo Stato medesimo è obbligato, quale mandatario necessario ex lege, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente stesso. Pertanto, in ragione e per effetto della determinazione del contribuente, la quota del 5 per mille dell’Irpef perde la natura di entrata tributaria ed assume quella di “provvista” versata obbligatoriamente all’erario per tale finanziamento

Per effetto di apposita dichiarazione di volontà del contribuente sulla scelta del 5 per mille a favore di soggetti operanti nei settori socialmente meritevoli ed inclusi in apposite liste, la pretesa tributaria statale si riduce della quota del 5 per mille e il relativo importo viene trattenuto dallo Stato non più a titolo di tributo erariale ma come somma che lo Stato medesimo è obbligato, quale mandatario necessario ex lege, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente stesso. Pertanto, in ragione e per effetto della determinazione del contribuente, la quota del 5 per mille dell'Irpef perde la natura di entrata tributaria ed assume quella di "provvista" versata obbligatoriamente all'erario per tale finanziamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15259 – Con riferimento alla debenza degli interessi la sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale non rileva ai fini del calcolo degli interessi che, comunque, decorrono dalla notifica della cartella come disposto dall’articolo 30 d.P.R. n. 602 del 1973, che non è derogato nel caso di sospensione provvisoria dell’esecutività della cartella stessa

Con riferimento alla debenza degli interessi la sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale non rileva ai fini del calcolo degli interessi che, comunque, decorrono dalla notifica della cartella come disposto dall'articolo 30 d.P.R. n. 602 del 1973, che non è derogato nel caso di sospensione provvisoria dell'esecutività della cartella stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15252 – In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa

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