CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15256
Tributi – Contenzioso tributario – Definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 193/2016 – Perfezionamento – Cessazione della materia del contendere – Estinzione del processo
Ritenuto che
Con ricorso dinanzi alla CTP di Milano D.F.A. impugnava la cartella di pagamento per imposte ipotecarie ed altro per il 2004 e per imposta di registro 2004 emessa a seguito della decadenza dalle agevolazioni fiscali per “prima casa” per essere stata venduta prima del quinquennio voluto dalla legge senza un successivo riacquisto nell’anno successivo.
La CTP di Milano con sentenza n. 4020/29/2014 accoglieva il ricorso condividendo l’eccezione preliminare proposta dalla ricorrente circa l’invalidità della notifica dell’avviso di liquidazione de quo.
Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Lombardia con sentenza in data 14.9.2015 in accoglimento dell’appello, ritenendo che l’avviso di liquidazione fosse stato regolarmente notificato e nel merito che la contribuente fosse decaduta dalle agevolazioni fiscali, confermava l’atto impositivo impugnato.
Avverso detta pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La controparte si costituiva con controricorso.
Considerato che
il contribuente ha da ultimo depositato richiesta di cessazione della materia del contendere, avendo prodotto copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 193/2016, e provveduto all’integrale pagamento del dovuto come da ricevute allegate in copia.
Ritenuto che l’adesione del contribuente alta procedura di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 193/2016 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione dei processo.
Il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare, quindi, l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dall’articolo 46, primo comma, d.lgs. 546/92, secondo cui «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere»
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite.
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