cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5158 – In caso di perdita del beneficio di cui all’art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000, correlato alla vendita dell’immobile prima dell’edificazione, il potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria, soggetto al termine decadenziale di tre anni di cui all’art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986, comincia a decorrere dalla richiesta di registrazione dell’atto con il quale il beneficiario dell’agevolazione ha proceduto alla rivendita del bene

In caso di perdita del beneficio di cui all'art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000, correlato alla vendita dell'immobile prima dell'edificazione, il potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria, soggetto al termine decadenziale di tre anni di cui all'art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986, comincia a decorrere dalla richiesta di registrazione dell'atto con il quale il beneficiario dell'agevolazione ha proceduto alla rivendita del bene

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5156 – Le operazioni di cessione relative ad azioni o partecipazioni in una società non rientrano nella sfera di applicazione dell’Iva, salvo che sia accertato che sono state effettuate nell’ambito di un’attività commerciale di acquisizione di titoli per realizzare un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società di cui si è realizzata l’acquisizione di partecipazioni o che costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario, dell’attività imponibile

Le operazioni di cessione relative ad azioni o partecipazioni in una società non rientrano nella sfera di applicazione dell'Iva, salvo che sia accertato che sono state effettuate nell'ambito di un'attività commerciale di acquisizione di titoli per realizzare un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società di cui si è realizzata l'acquisizione di partecipazioni o che costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario, dell'attività imponibile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 febbraio 2021, n. 4971 – I compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti ed essendo assimilati a quelli da lavorò dipendente, fruiscono del principio cd. di cassa allargato ai sensi dell’art. 51, primo comma, T.U. n. 917 del 1986

I compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti ed essendo assimilati a quelli da lavorò dipendente, fruiscono del principio cd. di cassa allargato ai sensi dell'art. 51, primo comma, T.U. n. 917 del 1986

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5175 – Il servizio di ristorazione alberghiera nel quale vengano somministrati cibi e bevande a favore di dipendenti, soci e familiari dell’imprenditore costituisce prestazione di servizi, non assoggettabile a IVA ove non superi la soglia prevista dall’art. 3, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; analogamente, non hanno rilievo ai fini delle imposte dirette le somministrazioni di pasti riferibili ai dipendenti, nonché all’autoconsumo dell’imprenditore, dei familiari e/o dei soci, ove le stesse rientrino nella soglia indicata dall’art. 3, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Il servizio di ristorazione alberghiera nel quale vengano somministrati cibi e bevande a favore di dipendenti, soci e familiari dell'imprenditore costituisce prestazione di servizi, non assoggettabile a IVA ove non superi la soglia prevista dall'art. 3, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; analogamente, non hanno rilievo ai fini delle imposte dirette le somministrazioni di pasti riferibili ai dipendenti, nonché all'autoconsumo dell'imprenditore, dei familiari e/o dei soci, ove le stesse rientrino nella soglia indicata dall'art. 3, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5171 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5164 – In tema di sanzioni, nella vigenza dell’art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anteriore all’introduzione dell’art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in l. 24 novembre 2003, n. 326, sebbene la funzione ed i poteri gestionali dell’amministratore delegato di una società dotata di personalità giuridica possano astrattamente ricondurre alla sua persona le condotte che materializzano il compimento degli atti illegittimi, compresa la materiale formazione dell’atto illegale, il principio di personalizzazione della sanzione esclude l’automatica corrispondenza tra la funzione in sé rivestita e l’imputazione delle condotte illecite, essendo al contrario necessaria un’indagine quanto meno sufficiente a identificare gli elementi di base da cui evincere l’addebitabilità delle violazioni all’amministratore

In tema di sanzioni, nella vigenza dell'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anteriore all'introduzione dell'art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in l. 24 novembre 2003, n. 326, sebbene la funzione ed i poteri gestionali dell'amministratore delegato di una società dotata di personalità giuridica possano astrattamente ricondurre alla sua persona le condotte che materializzano il compimento degli atti illegittimi, compresa la materiale formazione dell'atto illegale, il principio di personalizzazione della sanzione esclude l'automatica corrispondenza tra la funzione in sé rivestita e l'imputazione delle condotte illecite, essendo al contrario necessaria un'indagine quanto meno sufficiente a identificare gli elementi di base da cui evincere l'addebitabilità delle violazioni all'amministratore

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