cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 marzo 2021, n. 5752 – IVA, la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

IVA, la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5462 – Per escludere l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo

Per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2021, n. 5625 – Si ha nullità processuale della sentenza nell’ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata

Si ha nullità processuale della sentenza nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2021, n. 5624 – Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella Costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda

Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella Costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2021, n. 5617 – Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo

Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 febbraio 2021, n. 5153 – Il principio di neutralità fiscale non può essere invocato, ai fini dell’esenzione dall’IVA, da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell’IVA

Il principio di neutralità fiscale non può essere invocato, ai fini dell'esenzione dall'IVA, da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell'IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5464 – Responsabilità dei singoli soci per debiti fiscali della società cancellata

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5464 Tributi - Accertamento - Debiti fiscali della società cancellata - Responsabilità dei singoli soci Fatti di causa Rilevato che: i due ex soci della cessata S. s.r.l. proponevano ricorso avverso tre avvisi di accertamento relativi a varie imposte per l'anno 2011 relativi a debiti fiscali [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5456 – Al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, occorre recuperare in maniera sufficientemente chiara la sommaria esposizione dei fatti di causa attraverso la lettura del motivo di ricorso ed inoltre non è necessario che tale esposizione costituisca parte a se stante del ricorso ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi

Al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, occorre recuperare in maniera sufficientemente chiara la sommaria esposizione dei fatti di causa attraverso la lettura del motivo di ricorso ed inoltre non è necessario che tale esposizione costituisca parte a se stante del ricorso ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell'atto, attraverso lo svolgimento dei motivi

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