cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4816 – Tenuto conto della natura dell’IVA, di essere cioè un’imposta sostanzialmente neutrale, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti per un’annualità, purché dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta come dovuta in restituzione dal giudice tributario, non essendo contestato che la società contribuente avesse, nella specie, sostanzialmente titolo ad ottenere della detrazione

Tenuto conto della natura dell'IVA, di essere cioè un'imposta sostanzialmente neutrale, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti per un'annualità, purché dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta come dovuta in restituzione dal giudice tributario, non essendo contestato che la società contribuente avesse, nella specie, sostanzialmente titolo ad ottenere della detrazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4775 – Ai sensi dell’art. 7 della l. n. 21 del 1992, i titolari della licenza per l’esercizio del servizio di taxi svolgono un’attività di impresa artigiana di trasporto, sicché, nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso di detta licenza, si realizza una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito ex art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986

Ai sensi dell’art. 7 della l. n. 21 del 1992, i titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi svolgono un'attività di impresa artigiana di trasporto, sicché, nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso di detta licenza, si realizza una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito ex art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4759 – In tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’amministrazione finanziaria ed il concessionario della riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario

In tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi dell'atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'amministrazione finanziaria ed il concessionario della riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all'ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all'impugnazione nei diversi gradi del processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4738 – La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, – ma pur sempre di carattere ricettizio, – poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, – così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione

La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, - ma pur sempre di carattere ricettizio, - poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, - così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3597 – In relazione all’ampia portata del d.l. n. 194 del 2009, art. 2, c. 4 bis, conv. in L. n. 25 del 2010, che, con disposizione di natura non tassativa, individua i presupposti oggettivi delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, e avuto riguardo alla ratio legis sottesa alla disposizione, tra gli «atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti» deve includersi anche il trasferimento di beni conseguente a cessione di azienda

In relazione all'ampia portata del d.l. n. 194 del 2009, art. 2, c. 4 bis, conv. in L. n. 25 del 2010, che, con disposizione di natura non tassativa, individua i presupposti oggettivi delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, e avuto riguardo alla ratio legis sottesa alla disposizione, tra gli «atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti» deve includersi anche il trasferimento di beni conseguente a cessione di azienda

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4778 – In tema di imposte sui redditi, l’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 – laddove stabilisce che nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi compresi, se in esse classificabili, i proventi derivati da atti o da fatti qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale – trova applicazione anche alle somme percepite da soggetti che si siano prestati, in base ad accordi precedentemente intercorsi, a riversare dette somme a terzi a titolo di “tangente”, essendo del tutto irrilevante, quanto all’imponibilità di tale tipo di reddito, l’intenzione di non trattenerle nel proprio esclusivo interesse, bensì di trasmetterle a terzi in base ai suddetti accordi

In tema di imposte sui redditi, l'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - laddove stabilisce che nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi compresi, se in esse classificabili, i proventi derivati da atti o da fatti qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale - trova applicazione anche alle somme percepite da soggetti che si siano prestati, in base ad accordi precedentemente intercorsi, a riversare dette somme a terzi a titolo di "tangente", essendo del tutto irrilevante, quanto all'imponibilità di tale tipo di reddito, l'intenzione di non trattenerle nel proprio esclusivo interesse, bensì di trasmetterle a terzi in base ai suddetti accordi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4762 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio  dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio  dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus

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