CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4816 – Tenuto conto della natura dell’IVA, di essere cioè un’imposta sostanzialmente neutrale, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti per un’annualità, purché dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta come dovuta in restituzione dal giudice tributario, non essendo contestato che la società contribuente avesse, nella specie, sostanzialmente titolo ad ottenere della detrazione
Tenuto conto della natura dell'IVA, di essere cioè un'imposta sostanzialmente neutrale, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti per un'annualità, purché dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta come dovuta in restituzione dal giudice tributario, non essendo contestato che la società contribuente avesse, nella specie, sostanzialmente titolo ad ottenere della detrazione