CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4770
Tributi – Tassa automobilistica regionale – Autoveicoli concessi in leasing – Soggetto obbligato al pagamento
Ritenuto che
la Regione Lombardia notificava a S. n. 7 avvisi di accertamento e contestuale applicazione di sanzioni con cui contestava l’omesso pagamento della tassa automobilistica regionale (c.d. bollo auto) dovuta per l’anno d’imposta 2011 ai sensi dell’art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 conv. in I. 28 febbraio 1983 n. 53 sui veicoli di sua proprietà concessi in locazione finanziaria agli utilizzatori suoi clienti recuperando anche le sanzioni amministrative e gli interessi.
Avverso detti avvisi di accertamento e contestuale applicazione di sanzioni la contribuente presentava distinti ricorsi alla Ctp di Milano con cui contestava che l’art. 5 d.l. n. 953 individuasse quali soggetti passivi dell’imposizione tributaria non solo gli utilizzatori ma anche le società di locazione finanziaria concedenti.
La CTP di Milano rigettava i ricorsi ritenendo che i soggetti passivi della tassa automobilistica fossero individuabili tanto negli utilizzatori quanto nelle società di locazione finanziaria.
Impugnate dette sentenze da parte della società contribuente, la CTR della Lombardia rigettava gli appelli affermando che l’art. 7 comma 2, lett. a) della legge n. 99 del 2009 per i beni concessi in locazione finanziaria avrebbe aggiunto ai soggetti passivi della tassa automobilistica indicati dall’art. 5, comma 29 del d.l. n. 953 del 1982 gli utilizzatori senza escludere i proprietari ed ha quindi concluso che per i veicoli concessi in locazione finanziaria la società sarebbe solidalmente responsabile del pagamento della tassa automobilistica regionale per gli anni 2010 e 2011 congiuntamente agli utilizzatori dei veicoli.
Avverso dette sentenze S.B.L. s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la Regione Lombardia la quale depositava altresì memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del comma 9 bis del d.l. 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazione dalla I. 6 agosto 2015 n. 125 in relazione all’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ed al n. 3 dell’art. 360 comma 1 c.p.c.” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva violato la predetta norma laddove ha sostenuto che la tale disposizione costituisce una norma innovativa sostanziale avente efficacia per il futuro e che quindi sarebbe inapplicabile al caso oggetto del giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del ventinovesimo comma dell’art. 5 del d.l.. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito dalla I. 28 febbraio 1983 n. 53, come modificato dall’art. 7 della I. 23 luglio 1999 n. 99 e del comma 9 bis dell’art. 9 del d.l. 19 giugno 2015 n. 78 convertito dalla I. 6 agosto 2015 n. 125 in relazione all’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e al n. 3 dell’art. 360 comma 1 c.p.c.” parte ricorrente deduceva che l’art. 7, comma 2, lett. a della I. n. 99 del 2009 ha inteso individuare come nuovi soggetti passivi della tassa automobilistica i soli utilizzatori escludendo l’esistenza di un rapporto solidale tra utilizzatori e proprietari.
Va rilevato preliminarmente che con memoria ex art. 378 c.p.c. il controricorrente ha dato atto che gli avvisi di accertamento per cui è causa sono stati annullati in autotutela, come risulta dalla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 22 luglio 2019, n. XI/1941, nel cui allegato è menzionato il presente ricorso.
Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, posto che il sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato non consente la prosecuzione del giudizio, che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587).Va quindi cassata la sentenza impugnata.
Quanto alle spese processuali, stante il silenzio mostrato dal ricorrente sul punto, che non può far presumere un invito alla Corte di legittimità ad astenersi dall’individuare chi sarebbe stato soccombente (Cass., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30728), si ritiene che, stante l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, non vi è luogo all’uso della soccombenza virtuale laddove, come nella specie, tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante l’obiettiva complessità della materia e in considerazione del mutamento della giurisprudenza di legittimità in corso di giudizio. Nel qual caso, detto annullamento va considerato un comportamento processuale conforme al mero accertamento dell’Illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa la sentenza impugnata.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
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